Provvedimento
PI5178 - LIPOTREX 24
tipo | Chiusura istruttoria | |
numero | 15699 | |
data | 12/07/2006 |
PUBBLICAZIONE
Bollettino n. | 28/2006 | |
- Ingannevole; pubblicazione estrattoPI5178 - LIPOTREX 24
Provvedimento n. 15699
L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 12 luglio 2006;
SENTITO il Relatore Professore Carlo Santagata;
VISTO il Titolo III, Capo II, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo;
VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, di cui al D.P.R. 11 luglio 2003, n. 284;
VISTI gli atti del procedimento;
CONSIDERATO quanto segue:
I. RICHIESTE DI INTERVENTO
1. Con richieste di intervento
pervenute nelle data 11 novembre 2005 e 3 gennaio 2006, integrate con
l’identificazione del committente in data 17 gennaio 2006, il Servizio
Igiene degli Alimenti e Nutrizione della AUSL di Ferrara, in qualità di
pubblica amministrazione, nonché un singolo consumatore, hanno
segnalato la presunta ingannevolezza, ai sensi del Titolo III, Capo II,
del Decreto Legislativo n. 206/05, di un messaggio volto a promuovere
il prodotto dimagrante “LIPOTREX 24”, diffuso dall’operatore
pubblicitario IBS S.r.l., consistente nella inserzione pubblicata sulla
rivista “Bene Insieme news” - distribuita gratuitamente nei negozi
Conad nel numero di ottobre 2005, alla pagina 44 – nonché sul periodico
“Automobile club”, numero di dicembre 2005, alla pagina 65.
Nelle richieste di intervento, i
segnalanti lamentano l’ingannevolezza del messaggio, in quanto lo
stesso vanta la possibilità, contrariamente al vero, di consentire una
perdita di peso rapida e significativa, senza bisogno di associare, al
prodotto pubblicizzato, attività fisica ed un regime alimentare
ipocalorico.
La promozione del trattamento, sarebbe peraltro, caratterizzata da modalità contrarie alle direttive del Ministero della Salute.
II. MESSAGGIO
2. Il messaggio oggetto di
contestazione è rappresentato da un tabellare a mezzo stampa nel quale
viene pubblicizzata l’efficacia dimagrante del prodotto denominato:
“LIPOTREX24”.
Più precisamente, il messaggio riporta la
testimonianza di una giovane donna afflitta dal problema del sovrappeso
sin dall’età adolescenziale, che racconta la propria esperienza: (“ho perso 31 chili in 7 settimane, facilmente senza privazioni e sono passata dalla taglia 52 alla 38!)”,
nonché quella di una sua amica la quale è riuscita a dimagrire senza
seguire nessuna dieta, mangiando tutto quello che voleva, anche i cibi
fritti, grazie ad: “un nuovo trattamento dimagrante rivoluzionario che le era stato consigliato dal suo medico”, denominato: “Lipotrex24”. La protagonista afferma inoltre “quando
ho ricevuto il mio pacco ho iniziato la sera stessa il mio trattamento
Lipotrex24. Il giorno dopo, sulla mia bilancia, ho constato che avevo
già perso 1 Kg! […] Ho preso nuovamente Lipotrex24 prima di colazione e
ho mangiato come sempre senza privazioni. La sera sono risalita sulla
mia bilancia e l’ago indicava ancora 1 Kg in meno! […] Ho perso in
totale 31 kg!”. Nella parte inferiore a sinistra della pagina, viene presentato il prodotto in questione con le seguenti affermazioni (“[…]
Oggi esiste un trattamento innovativo e realmente efficace per aiutare
le persone che soffrono di un importante problema di peso e che non
vogliono o non possono seguire una dieta dimagrante. Il trattamento
Lipotrex24, composto da sostanze naturali al 100%, agisce in modo
veloce e in tutta sicurezza in due fasi. 1.) il giorno, Lipotrex24
impedisce che le calorie si trasformino in grassi, elimina le tossine e
attacca gli ammassi adiposi (cellulite); 2.) La notte, lipotrex24
stimola il metabolismo affinché continui a bruciare i grassi
immagazzinati nel suo organismo. Risultato: lei otterrà una linea
snella e attraente, più in fretta di quanto non riesca a credere”.
Nel messaggio, inoltre, in un riquadro
scritto in neretto intitolato: “Se è scettica, legga almeno questo”
viene testualmente riportato “il trattamento Lipotrex24 la farà
dimagrire, anche se fino ad oggi niente ha mai funzionato per lei.
Grazie alla sua azione sul suo metabolismo, questo non trasforma più
gli alimenti in grasso, ma semplicemente scaccia dal suo corpo tutto
quello di cui non ha bisogno. Il trattamento Lipotrex24 è un prodotto
di origine naturale al 100%. Non c’è quindi alcun pericolo per la sua
salute. Lei perde il suo peso in maniera naturale, mangiando
esattamente tutto ciò di cui ha voglia. “.
Sono, infine, illustrate le condizioni
economiche dell’offerta che risulta così riportata: “ Il trattamento
Lipotrex24 è di una tale efficacia che noi le proponiamo di provarlo
completamente a nostro rischio. Infatti se non dovesse constatare la
perdita rapida dei suoi chili di troppo è sufficiente che mi
restituisca ciò che rimane del suo trattamento entro 30 giorni dal
ricevimento del pacco per essere rimborsata dell’importo speso escluse
le spese di spedizione e imballo. Così la prova di Lipotrex24 non le
sarà costata nulla. Nemmeno un centesimo”.
Al di fuori della cornice in cui sono
contenute la descrizione del prodotto e le condizioni di acquisto, è
presente, con caratteri grafici estremamente ridotti, la seguente
annotazione “la presente vendita è soggetta al diritto di recesso di cui al Decreto Legislativo 185/99”.
III. COMUNICAZIONI ALLE PARTI
3. In data 27 gennaio 2006, è stato comunicato ai segnalanti e all’operatore pubblicitario, l’avvio del procedimento ai sensi del Titolo III, Capo II, del Decreto Legislativo n. 206/05, in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, precisando che l’eventuale ingannevolezza e illiceità del messaggio pubblicitario oggetto della richiesta di intervento sarebbe stata valutata ai sensi artt. 19, 20, 21, 23 comma 2 e 24 del citato Decreto Legislativo n. 206/05, con particolare riguardo alle effettive caratteristiche del prodotto pubblicizzato, alle condizioni di vendita, all’indicazione della formula di garanzia “soddisfatti o rimborsati”, nonché ai risultati conseguibili attraverso il prodotto dimagrante in oggetto e alla sua idoneità a porre in pericolo la sicurezza e la salute dei consumatori.
IV. RISULTANZE ISTRUTTORIE
i)Informazioni richieste all’operatore
4. Contestualmente all’avvio del
procedimento è stato chiesto alla società IBS, in qualità di operatore
pubblicitario, di fornire informazioni e relativa documentazione
riguardanti:
- etichetta e composizione chimica del prodotto “LIPOTREX24”;
- pubblicazioni
di carattere scientifico riguardanti l’efficacia delle sostanze
presenti nel suddetto prodotto, nonché il prodotto stesso, al fine del
raggiungimento dei risultati reclamizzati;
- eventuali
test clinici condotti sul prodotto reclamizzato o sulle sue componenti,
con descrizione delle modalità e delle condizioni di effettuazione
degli stessi, dalle quali risulti che la loro assunzione, nelle
modalità indicate nel messaggio consenta di conseguire i cali ponderali
nell’entità prospettata;
- documentazione
idonea a dimostrare che le sostanze presenti nel prodotto, alle
concentrazioni in cui sono presenti non abbiano controindicazioni;
- confezione del prodotto comprensiva dei fogli illustrativi;
- copia
delle eventuali comunicazioni o richieste di autorizzazione inviate al
Ministero della Salute ai fini della commercializzazione dei prodotti
reclamizzati;
- precisazioni in merito: (i) al contenuto ed alle modalità che permettono di avvalersi della garanzia “soddisfatti rimborsati”, (ii)
alla possibilità di essere rimborsati dell’importo speso per l’acquisto
del prodotto rinviandolo, entro trenta giorni dal suo ricevimento,
nonché (iii) precisazioni idonee a spiegare la differenza tra la predetta garanzia “soddisfatti o rimborsati” ed il diritto di recesso ai sensi della normativa vigente sulle vendite a distanza (ex Decreto Legislativo n. 185/99).
All’operatore pubblicitario è stato
richiesta, altresì, la programmazione pubblicitaria del messaggio
oggetto della richiesta di intervento, precisando canali di diffusione
nonché le relative date, e la programmazione della campagna
pubblicitaria a cui il messaggio segnalato è riconducibile, comprensiva
di copia di ciascuna tipologia di messaggio e delle indicazioni circa
la testata o l’emittente interessata, le date e orari di apparizione
(per i messaggi a mezzo stampa, televisivi o radiofonici), il luogo, la
durata, la numerosità delle affissioni (nel caso di pubblicità esterna).
ii)Principali argomentazioni difensive svolte dall’operatore pubblicitario
5. La IBS, con memoria pervenuta in data 23 febbraio 2006, ha rilevato quanto segue:
- le
censure mosse sono inconferenti al caso di specie, sia per il contenuto
oggettivo del messaggio pubblicitario, sia per l’assoluta genericità
delle contestazioni;
- le
affermazioni contenute nel messaggio hanno carattere enfatico ed
iperbolico, come è naturale che avvenga nelle comunicazioni
pubblicitarie che sono volte a catturare l’attenzione del consumatore;
- in ogni caso, il messaggio è veritiero nell’evidenziare le caratteristiche del prodotto;
- il
messaggio, inoltre, non presenta il prodotto come una dieta né come un
sostituto del pasto o di eventuali cure mediche, bensì come un prodotto
erboristico che agisce in modo da bruciare le calorie presenti
all’interno dell’organismo;
- nel
messaggio si evidenzia la funzione propria del prodotto di coadiuvante
di un regime alimentare regolare, senza che allo stesso possano essere
attribuiti effetti terapeutici o comunque miracolistici;
- la composizione del prodotto Lipotrex24 è a base di radici e semi (quali l’eleuterococco, il guaranà e whitania) “che
vantano effetti dimagranti, e permettono di ottenere risultati senza la
necessità di attività fisica esagerata. Di fatto, nel messaggio
pubblicitario si afferma che il prodotto aiuta a perdere peso senza
sforzi e senza esercizi fisici estenuanti, ma resta pur sempre
sottinteso che deve essere associato l’uso del prodotto ad una vita
sana ed a una dieta regolare”;
- affermare
la mancanza di costrizioni e sforzi per ottenere i risultati
prospettati non può essere considerato un profilo di ingannevolezza del
messaggio, in quanto la necessità di associare il prodotto a stili di
vita sani e regolari regimi alimentari non può essere equiparata alla
doverosità di chiedere all’utente un sacrificio in termini di
alimentazione. La vita sana e l’alimentazione regolare non sono mai
ritenuti nel messaggio sostituibili dal semplice impiego del prodotto;
- il
messaggio non è dunque ingannevole, in quanto non prospetta il
conseguimento di risultati fortemente ambiti a dispetto di ogni regola
salutistica, e non può indurre i consumatori ad attribuire al prodotto
un’efficacia superiore a quella reale e, pertanto, non pregiudica le
scelte economiche dei soggetti a cui è rivolto o è in grado di
raggiungere;
- la
finalità del prodotto in oggetto è quella di coadiuvare la riduzione
del peso, non certo quella di porsi come unico presidio per il
raggiungimento di tale scopo, né di porsi come presidio terapeutico e
quindi di esclusiva competenza medica;
- sono
state adempiute tutte le incombenze relative alla commercializzazione
del prodotto notificando al Ministero della Salute copia dell’etichetta
del prodotto, come risulta dalla documentazione in atti;
- per
quanto concerne la modalità di garanzia inserita nel messaggio, essa
riguarda la garanzia convenzionale applicata nelle vendite per
corrispondenza, prevista dal Decreto Legislativo n. 185/99 che prevede
il rimborso del corrispettivo pagato, entro 10 giorni dal ricevimento
del pacco. Tale termine è stato, a discrezione dell’operatore,
prolungato a 30 giorni per permettere ai clienti di provare
sufficientemente il prodotto;
- IBS
è il soggetto che si occupa della commercializzazione del prodotto il
quale viene realizzato dalla ditta Erbozeta, con sede a San Marino.
Sull’etichetta sono riportate la lista
degli ingredienti (Eleuterocco polvere, Guaranà polvere (Ginseng
Indiano) Whitania) e le modalità d’uso in base alle quali, l’assunzione
di: “2 capsule al giorno, può convenientemente contribuire a completare
la razione alimentare prima dei pasti da diluire in acqua”.
6. In data 17 maggio 2006 l’Autorità ha
comunicato, ai sensi dell’articolo 12, comma 1, del D.P.R. 11 luglio
2003, n. 284, il termine di conclusione della fase istruttoria.
7. Con un’ulteriore memoria pervenuta il
29 maggio 2006, la società IBS ha evidenziato che, a seguito
dell’entrata in vigore della nuova normativa in materia di pubblicità,
la stessa ha ritenuto di non occuparsi più di tale attività, e,
pertanto, non può essere considerata operatore pubblicitario. Infatti
la IBS ha cessato ogni attività finalizzata alla vendita e/o
commercializzazione di prodotti dimagranti, occupandosi unicamente di
gestione di servizi per conto terzi, quali, ad esempio, la gestione
delle attività di call center,
il supporto gestionale alle aziende del settore, ecc. Pertanto,
l’abbandono dell’attività commerciale relativa ai prodotti dimagranti
ha, di fatto, abbattuto il fatturato aziendale.
A tale nota l’operatore non ha allegato nessuna documentazione.
V. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
8. Poiché il messaggio oggetto del
presente provvedimento è stato diffuso a mezzo stampa, in data 6 giugno
2006 è stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni, ai sensi dell’articolo 26, comma 5, del Decreto
Legislativo n. 206/05.
Con parere pervenuto in data 23 giugno
2006, la suddetta Autorità ha ritenuto che il messaggio in esame
costituisce una fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli
artt. 19, 20, 21, 23 comma 2 e 24 del Decreto Legislativo n. 206/05,
sulla base delle seguenti considerazioni:
- il messaggio appare inteso a
pubblicizzare il prodotto con effetti dimagranti, attribuiti alla
rilevante azione metabolica, evidenziandone le particolari doti di
efficacia, con risultati nella riduzione del peso e della taglia in
misure riportate da una testimonianza (31 chili dalla 52 alla 38), e
tempi brevissimi (7 settimane), senza sforzi o diete da associare al
trattamento ma anzi “mangiando anche i fritti”;
- l’utilizzazione del temine garanzia,
seppur riferito alla clausola che consente l’esercizio del diritto di
recesso previsto dalla normativa sulla vendita per corrispondenza,
accompagnata dalla indicazione di termini e condizioni del rimborso in
caso di non gradimento da parte dell’acquirente, risulta per altro
verso idonea a rafforzare il convincimento nel consumatore che si
tratti di prodotto sicuro ed efficace, nonché a rafforzare l’immagine
seria dell’azienda cui affidarsi per l’acquisto del prodotto, e
pertanto risulta integrare la violazione dell’articolo 23, comma 2, del
Decreto Legislativo n. 206/05, inteso a prevenire l’abuso del termine
“garanzia” e “garantito”;
- nel messaggio in esame si vantano – oltre ai risultati riportati nella “testimonianza” - la facilità ([…] Lei perde il suo peso in modo naturale, mangiando esattamente tutto ciò di cui ha voglia.”) e la rapidità (“31 chili in 7 settimane”,
pari a circa 4,5 chili a settimana) con le quali, attraverso il
trattamento reclamizzato, può ottenersi un notevole calo ponderale,
anche quantificato, senza sottoporsi a nessun regime alimentare
controllato e senza svolgere attività fisica, omettendo ogni
riferimento alle possibili cautele che il consumatore dovrebbe
eventualmente adottare in relazione anche alle sue particolari
condizioni di salute ed alle cause e caratteristiche del suo soprappeso
e anzi asserendo che “non c’è alcun pericolo per la salute”;
- l’operatore pubblicitario non ha
fornito argomentazioni o documentazione sufficiente a sostegno dei
vantati straordinari effetti dei prodotti e dei relativi componenti sul
metabolismo lipidico;
- il messaggio in esame, inoltre,
omettendo ogni avvertenza riguardo all’incidenza del trattamento sulla
salute e sicurezza di coloro che vi si sottopongono, è altresì idoneo
ad indurre in errore i destinatari a trascurare le normali regole di
prudenza e vigilanza, ed è, quindi, pericoloso per la salute e la
sicurezza;
- per l’effetto il messaggio in esame, in
quanto formulato in maniera da accreditare ai prodotti pubblicizzati
effetti non verosimili e il conseguimento di risultati di calo
ponderale in condizioni di facilità e sicurezza, sembra idoneo a
indurre in errore le persone raggiunte sulle caratteristiche del
prodotto stesso, lasciando intendere, contrariamente al vero, che esso
abbia efficacia nel conseguimento di rilevanti cali ponderali senza
comportare conseguenze negative e, a causa della ingannevolezza, è
suscettibile di pregiudicare il comportamento economico dei
destinatari, oltre che di indurli a trascurare le normali regole di
prudenza e vigilanza, mettendone in pericolo la salute e la sicurezza.
VI. VALUTAZIONI CONCLUSIVE
a) Quadro normativo
9. In premessa, si rileva che il
prodotto cui si riferisce il messaggio in esame si qualifica come
integratore alimentare e rientra tra i prodotti alimentari destinati ad
un’alimentazione particolare di cui al Decreto Legislativo n. 111 del
27 gennaio 1992 recante Attuazione della direttiva 89/398/CEE concernente i prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare
la cui immissione in commercio è subordinata alla trasmissione di un
modello dell’etichetta al Ministero della Salute. Per loro natura i
prodotti di cui trattasi sono composti da estratti di origine vegetale
e sono destinati ad integrare la comune dieta; essi costituiscono una
fonte concentrata di sostanze aventi un effetto nutritivo o
fisiologico. Nel caso di specie sull’etichetta è specificato che il
prodotto contribuisce a completare la razione alimentare.
La stessa normativa di settore ed in particolare il Decreto Legislativo, n. 169 del 21 maggio 2004 recante Attuazione della direttiva 2002/46/CE relativa agli integratori alimentari con
riguardo alla pubblicità degli integratori, pubblicizzati come
coadiuvanti di regimi dietetici ipocalorici volti alla riduzione del
peso, vieta
espressamente ogni riferimento ai tempi o alla quantità di perdita di
peso conseguenti al loro impiego, stabilendo nel contempo che i
messaggi richiamino la necessità di seguire, comunque, una dieta
ipocalorica adeguata e di rimuovere stili di vita troppo sedentari.
Inoltre, ai sensi del medesimo Decreto, la pubblicità dei prodotti a
base di sostanze naturali non deve indurre a far credere che, solo per
effetto di tale composizione, non vi sia alcun rischio di incorrere in
effetti collaterali.
Anche la circolare ministeriale 25 luglio 2002, n. 4 relativa alle Problematiche connesse con il settore degli integratori alimentari: indicazioni e precisazioni richiama
l’attenzione sul fatto che, ai fini della perdita di peso, l’eventuale
uso di integratori può avere solo una funzione coadiuvante della dieta
ipocalorica e che è bene associare alla restrizione delle entrate
caloriche un aumento delle uscite con l’attività fisica nella pratica
quotidiana, abbandonando stili di vita sedentari.
b) Caratteristiche del prodotto e risultati conseguibili attraverso il suo utilizzo
10. Dalle risultanze istruttorie
si evince che l’etichetta riguardante la confezione del prodotto
pubblicizzato (LIPOTREX24 contenente 90 capsule da 100 mg) è stata
notificata al Ministero della Salute, ai sensi del predetto Decreto
Legislativo n. 111/92, come etichetta di prodotto destinato ad
un’alimentazione particolare (dietetico). Dall’analisi della predetta
etichetta si può rilevare che le funzioni del prodotto in questione si
limitano ad un semplice effetto di completamento della normale razione
alimentare. Infatti, l’etichetta stessa precisa che: “L’assunzione di 2 capsule al giorno può convenientemente contribuire a completare la razione alimentare”.
Nel messaggio pubblicitario oggetto della
denuncia il prodotto viene, invece, presentato come in grado di far
ottenere ai consumatori straordinari risultati di perdita di peso in
tempi molto brevi e senza necessità di ricorrere ad alcuna dieta o
esercizio fisico.
Tali affermazioni risultano, quindi, in
contrasto con le indicazioni riportate sulla stessa confezione del
prodotto ed appaiono ingannevoli soprattutto in relazione a due profili.
In primo luogo -alla luce delle
affermazioni oggetto di contestazione- i consumatori non hanno la
possibilità di comprendere la reale natura del prodotto quale semplice
coadiuvante di regimi dietetici ipocalorici. In secondo luogo,
l’omissione di qualsiasi riferimento alla funzione meramente suppletiva
del prodotto (unica consentita dalla natura dello stesso e dalla
regolamentazione settoriale) evidenzia in maniera fuorviante effetti
che il prodotto non può assicurare.
L’Autorità sull’argomento ha più volte
recepito quanto affermato dall’Istituto Nazionale di ricerca per gli
alimenti e la nutrizione (INRAN) rilevando che i trattamenti alternativi e non tradizionali
sono inefficaci per la perdita di peso. Diversi studi hanno esaminato
la possibilità del loro uso come coadiuvanti della terapia dietetica,
ma nessuno ha dimostrato in maniera convincente la loro efficacia in
tal senso. Vi è un largo consenso nella comunità scientifica nel
ritenere che l’uso di queste sostanze nelle preparazioni dimagranti sia
inopportuno e contrario alle evidenze scientifiche. Infatti, nella
maggior parte dei casi, i supplementi dimagranti sono inefficaci e
quando hanno un qualche effetto possono essere dannosi per la salute.
Comunque una perdita di peso di più di 1 kg al giorno, oltre ad essere
contraria a qualunque indicazione di salute pubblica non è descritta in
nessun lavoro scientifico pubblicato nella letteratura accreditata.
Anzi, in generale, la somministrazione non supervisionata di
trattamenti dimagranti che permettano di ottenere una rapida
diminuzione di peso comporta sia rischi di tipo fisico, a carico di
vari organi e apparati e di diversi equilibri organici, sia rischi di
tipo psicologico e comportamentale. L’INRAN sottolinea, inoltre, che
come soglie di sicurezza relativamente alla rapidità del calo di peso
sono considerate accettabili le diminuzioni ponderali dell’ordine di
500-1000 grammi in media a settimana nel medio-lungo periodo.
Diminuzioni di peso più cospicue nell’unità di tempo sono accettabili
solo per le grandi obesità, sotto accurato controllo medico.
In conclusione, non esiste praticamente
alcun integratore alimentare che consenta con certezza ed in condizioni
di sicurezza di conseguire cali ponderali a carico del tessuto adiposo.
Ancor meno può esistere un integratore alimentare che permetta di
conseguire un calo ponderale senza la necessità di seguire un regime
alimentare controllato o di svolgere un esercizio fisico; perfino i
farmaci anti-obesità sono privi di efficacia se non abbinati ad una
dieta adeguata e ad un incremento dell’esercizio fisico. A maggior
ragione, ciò vale per qualunque integratore. Affermare il contrario
significa vantare proprietà inesistenti ed indurre in inganno il
consumatore. Con riferimento alle sostanze presenti nel prodotto in
questione, è emerso che non esiste alcun integratore alimentare che
permetta effettivamente di conseguire un calo ponderale senza la
necessità di seguire un regime alimentare controllato o di svolgere
attività fisica, che in ogni caso una perdita di peso pari ad 3 Kg in
media alla settimana, come quella pubblicizzata, non è descritta in
alcun studio scientifico pubblicato nella letteratura accreditata, né
tanto meno risulta ascrivibile alle sostanze contenute nel prodotto,
posto che le stesse non hanno alcuna efficacia nel trattamento della
obesità.
Né sotto tale profilo è possibile
accogliere le argomentazioni dell’operatore pubblicitario IBS S.r.l.
volte a sostenere che il messaggio, sebbene contraddistinto da toni
enfatici e accattivanti, paleserebbe con sufficiente evidenza
l’efficacia meramente coadiuvante del prodotto nella riduzione del peso
in associazione con un regime alimentare regolare.
Basti considerare, infatti, che il
messaggio non si limita alla indefinita esaltazione delle
caratteristiche del prodotto, ma quantifica - con assertività e
specificità- i cali ponderali ottenibili ed i tempi necessari al
conseguimento degli stessi “ho
perso 31 chili in 7 settimane, facilmente senza privazioni e sono
passata dalla taglia 52 alla 38!”; “quando ho ricevuto il mio pacco ho
iniziato la sera stessa il mio trattamento Lipotrex24. Il giorno dopo,
sulla mia bilancia, ho constato che avevo già perso 1 Kg! […] Ho preso
nuovamente Lipotrex24 prima di colazione e ho mangiato come sempre
senza privazioni. La sera sono risalita sulla mia bilancia e l’ago
indicava ancora 1 Kg in meno!”.
Il messaggio denunciato esclude, altresì,
la necessità di seguire un equilibrato regime alimentare. La
protagonista del messaggio parla infatti di una sua amica la quale, “è
riuscita finalmente a dimagrire senza seguire nessuna dieta, mangiando
tutto quello che voleva, anche i cibi fritti, grazie ad: “un nuovo
trattamento dimagrante rivoluzionario che le era stato consigliato dal
suo medico”, e non fa alcun cenno alla necessità di un’adeguata attività fisica.
Le preoccupazioni riguardanti la corretta
modalità di pubblicizzazione degli integratori alimentari sono state
recentemente ribadite ed evidenziate attraverso l’apposita
regolamentazione contenuta nel Decreto Legislativo 21 maggio 2004, n.
169.
In particolare, ai sensi dell’articolo 7
del citato del Decreto Legislativo n. 169/04, le pubblicità degli
integratori coadiuvanti di regimi dietetici ipocalorici non possono
contenere alcun riferimento ai tempi ed alla quantità di perdita di
peso conseguibile con la loro assunzione e tali messaggi pubblicitari
devono, comunque, richiamare la necessità di seguire un’adeguata dieta
ipocalorica ed un’opportuna attività fisica.
11. In ragione di quanto sopra esposto,
si ritiene che il messaggio nell’attribuire al prodotto, anche
utilizzando riferimenti a presunte sperimentazioni e testimonianze,
efficacia e proprietà che lo stesso per sua natura non può avere, oltre
a non apparire rispettoso della normativa di settore, è in grado di
indurre in errore i consumatori, potendo conseguentemente pregiudicarne
il comportamento economico.
c) La salute e la sicurezza dei consumatori
12. In merito alla configurabilità di una violazione ai sensi dell’articolo 24, del Decreto Legislativo n. 206/05, si osserva che il messaggio, nel proporre l’impiego del prodotto, non solo lascia intendere che lo stesso, in quanto composto da ingredienti naturali, possa essere utilizzato da chiunque e non abbia controindicazioni, ma non fa alcun riferimento ad eventuali effetti collaterali.
In proposito, come già evidenziato
nel procedimento PI5016 (Snell) deciso dall’Autorità in data 14 marzo
2006 sempre nei confronti del medesimo operatore pubblicitario IBS,
relativamente al guaranà, emerge che la sostanza guaranine,
componente principale del guaranà, viene utilizzata come stimolante per
facilitare la perdita di peso; tuttavia, ad oggi, non esistono dati
scientifici che ne dimostrino l’efficacia. Si raccomanda, inoltre, la
diagnosi, la prescrizione e il controllo clinico del medico
nell’assunzione di tale sostanza. L’utilizzo del guaranà è, infatti,
sconsigliato nei soggetti che assumono stimolanti del sistema nervoso
centrale o psicostimolanti (anfetamine, metilfenidato, pseudoefedrina e
altri simpaticomimetici), in quanto tale associazione potrebbe
provocare insonnia, irritabilità, aritmie cardiache, nausea, vomito,
dolori gastrici, ecc. La stessa co-somministrazione della guaranine
con alimenti quali caffè, tè, cioccolata e succo di pompelmo, può
causare intossicazione da caffeina (nervosismo, ansia, nausea, vomito,
tachicardia, convulsioni).
13. In conclusione, il messaggio, essendo
volto a promuovere un prodotto la cui assunzione, per le ragioni sopra
indicate, dovrebbe comunque essere effettuata con cautela e potrebbe
rivelarsi controindicata o non opportuna in presenza di determinati
stati fisiologici o patologici, ovvero nel caso di assunzione
prolungata, e omettendo di avvertire di non farne un uso prolungato
senza controllo medico, deve ritenersi idoneo ad indurre i consumatori
a trascurare le normali regole di prudenza o vigilanza, con conseguente
pericolo per la loro salute.
d) Utilizzo del termine garanzia ai sensi dell’articolo 23, comma 2 del Decreto Legislativo n. 206/05
14. Il messaggio oggetto della
richiesta di intervento promette all’acquirente che non riuscisse a
dimagrire, di essere rimborsato integralmente dell’esborso pecuniario
sostenuto, rispedendo all’operatore pubblicitario i flaconi dei
prodotti - anche vuoti - entro 30 giorni dal ricevimento del pacco
secondo la pubblicizzata formula di garanzia “soddisfatti o rimborsati”.
In realtà, per espressa ammissione dell’operatore pubblicitario, la garanzia consiste
nel diritto di recesso di cui al Decreto Legislativo n. 185/99 (ora
sostituito dal Titolo III, Capo I, del Decreto Legislativo n. 206/05)
che regola i contratti negoziati fuori dai locali commerciali. Come si
evince dal testo, peraltro di difficoltosa lettura stante i caratteri
microscopici con i quali è redatto, in verticale rispetto al corpo di
testo, la società IBS, applicando la garanzia prevista ex lege
ai sensi del citato Decreto, subordina l’esercizio del diritto di
recesso all’invio di una raccomandata con avviso di ricevimento entro
10 giorni lavorativi dal momento del ricevimento della merce, alla
quale deve seguire la spedizione del prodotto. Le affermazioni
contenute nel messaggio invece lasciano intendere al consumatore che al
fine di ottenere il suddetto rimborso è sufficiente rispettare il
termine di 30 giorni per la restituzione dei flaconi mentre, in realtà,
per poter validamente recedere dal contratto il consumatore dovrà
inviare all’operatore la relativa comunicazione entro il termine
previsto dalla normativa di riferimento.
Si ritiene, inoltre, che, nel caso di
specie, la struttura informativa del messaggio ovvero la circostanza
che lo stesso occupi l’intera pagina dei periodici su cui è stato
pubblicato, non consentisse all’operatore di riportare integralmente il
contenuto e le modalità della garanzia offerta, secondo quanto
richiesto dalla citata norma.
15. Nel caso di specie, pertanto, il
messaggio utilizza impropriamente il termine garanzia in violazione
dell’articolo 23, comma 2, del Decreto Legislativo n. 206/05 (il quale
prevede che “i termini garanzia, garantito e simili possono essere
usati solo se accompagnati dalla precisazione del contenuto e delle
modalità della garanzia offerta”) ed è altresì idoneo ad indurre in
errore i consumatori relativamente alle condizioni alle quali i
prodotti vengono forniti.
Infatti, non solo fa apparire un obbligo imposto ex lege
come un’ulteriore garanzia offerta dall’azienda a beneficio del
consumatore al fine di sottolineare l’attendibilità di quanto promesso,
ma non precisa con modalità chiare e di immediata percezione il
contenuto e le modalità della garanzia offerta. Infatti, solo in un
trafiletto a lato della pagina di non agevole lettura, vengono
riportate le informazioni relative al diritto di recesso, stridenti
peraltro nei contenuti, con quanto lasciato intendere dal messaggio.
16. Alla luce delle suesposte
motivazioni, dunque, il messaggio pubblicitario in questione risulta
ingannevole in relazione alle caratteristiche e all’efficacia del
prodotto, e ai risultati conseguibili attraverso il suo impiego, alle
condizioni alle quali lo stesso viene fornito, nonché in quanto omette
di avvertire il consumatore in merito alle possibili controindicazioni
connesse all’assunzione del prodotto ed, infine, in relazione all’uso
improprio dei termini riferiti alla garanzia.
VII. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE
17. Ai sensi dell’articolo 26,
comma 7, del Decreto Legislativo n. 206/05, con la decisione che
accoglie il ricorso, l’Autorità dispone l’applicazione di una sanzione
amministrativa pecuniaria da 1.000 a 100.000 euro, tenuto conto della
gravità e della durata della violazione. Nel caso dei messaggi
pubblicitari ingannevoli di cui agli artt. 24 e 25, la sanzione non può
essere inferiore a 25.000 euro.
18. In ordine alla quantificazione della
sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri
individuati dall’articolo 11 della legge n. 689/81, in virtù del
richiamo previsto all’articolo 26, comma 12, del Decreto Legislativo n.
206/05: in particolare, della gravità della violazione, dell’opera
svolta dall’impresa per eliminare o attenuare l’infrazione, della
personalità dell’agente, nonché delle condizioni economiche
dell’impresa stessa.
19. Nella fattispecie in esame, con
riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto della debolezza
dei destinatari, trattandosi di un integratore alimentare destinato a
consumatori che, in quanto afflitti da problematiche collegate al
soprappeso, versano in una situazione di particolare debolezza
psicologica. Inoltre deve essere, altresì, considerata l’ampiezza e
capacità di penetrazione del messaggio che, in ragione della modalità
di diffusione (rivista settimanale a diffusione nazionale) è
suscettibile di aver raggiunto potenzialmente un discreto numero di
consumatori.
In ordine poi alla durata della
violazione, deve considerarsi che la stessa risulta di media durata dal
momento che il messaggio risulta diffuso attraverso un periodico
mensile.
Tenuto conto di tali elementi, l’importo
della sanzione è, pertanto, fissato nella misura di 39.500 euro
(trentanovemilacinquecento euro).
20. Considerato, altresì, che sussistono
nel caso di specie le circostanze aggravanti, in quanto l’operatore
pubblicitario risulta essere destinatario di numerosi provvedimenti di
ingannevolezza [Cfr.:
PI/1930 - PRO-STAVITA, in Boll. n. 34/1998; PI/2530 - IBS DIMAGRNATI,
in Boll. n. 37/1999; PI/3094 - CURA DI BROMELINE, in Boll. n. 3/2001;
PI/3250 - PANCTOL 500, in Boll. n. 24/2001; PI/3622 - PUBBLICITA’ IBS
SU LEGGO, in Boll. n. 31/2002; PI/3725 - IBS DREAMLIGHT VIT’ALBA, in
Boll. n. 30/2002; PI/3726 - PIANTE DIMAGRANTI BODYWELL IBS, in Boll. n.
32/2002; PI/3767 - ACETO DI MELE IBS, in Boll. n. 43/2002; PI/3833 -
AHA DIMAGRANTE BODYWELL, in Boll. n. 3/2003; PI/3973 - REMOVYL DI
GREENLIFE, in Boll. n. 19/2003; PI/4085 - STREBBY, in Boll. n. 30/2003;
PI/4214 - EQUIBA DELLA DITTA RIVA BEAUTY CENTER, in Boll. n. 43/2003;
PI/4337 - ZACTIVAL, in Boll. n. 15/2004; PI/4355 - SLIM LIGHT, in Boll.
n. 22/2004; PI/4398 – SENESOL, in Boll. n. 26/2004; PI/4472 -
DIMAGRANTE ABSOLUTE DI IBS, in Boll. n. 27/2004; PI/4681 - SIERO ALGOX
SLIM DELLA LABO REAL CENTER, in Boll. n. 18/2005.]
ritiene di irrogare alla società I.B.S. S.r.l. una sanzione di importo
pari a 54.500 euro (cinquantaquattromilacinquecento euro).
RITENUTO, pertanto, conformemente al parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni che il messaggio pubblicitario in esame integra una fattispecie di pubblicità ingannevole in relazione a caratteristiche ed efficacia del prodotto, con particolare riferimento alla sua azione dimagrante ed ai risultati conseguibili a seguito del suo utilizzo;
RITENUTO, inoltre, conformemente al parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni che il messaggio pubblicitario omette di informare i consumatori circa la potenziale pericolosità del prodotto pubblicizzato, potendo pertanto indurli a trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza, con possibile pregiudizio per la loro salute;
RITENUTO, inoltre, conformemente al parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni che il messaggio pubblicitario è idoneo ad indurre in errore i consumatori con riguardo all’uso dei termini riferiti alla garanzia, potendo quindi pregiudicarne il comportamento economico;
RITENUTO, infine, che in ragione della natura dei vanti prestazionali riferiti ai prodotti, che non consentono una verifica in tempi rapidi degli eventuali effetti negativi per la salute connessi con l’assunzione dei prodotti stessi, e stante la protratta diffusione degli stessi, tali effetti pregiudizievoli possono continuare a prodursi, qualora ai consumatori non vengano fornite le informazioni veritiere in base alle quali orientare consapevolmente ed eventualmente ripensare le proprie scelte economiche e della necessità di fornire un’informazione adeguata circa l’esistenza di controindicazioni nell’assunzione dei prodotti per particolari categorie di soggetti e di cautele nel suo utilizzo;
RITENUTO che tali circostanze rendono necessaria la pubblicazione di una dichiarazione rettificativa, ai sensi dell’articolo 26, comma 6, del Decreto Legislativo n. 206/05, al fine di impedire che la pubblicità in questione continui a produrre effetti;
IL SEGRETARIO GENERALE Fabio Cintioli | IL PRESIDENTE Antonio Catricalà |
COMUNICAZIONI A TUTELA DEL CONSUMATORE AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO *** |
La
società International Best Seller S.r.l. ha diffuso un messaggio
pubblicitario, pubblicato sulla rivista: “Bene Insieme News”
distribuita gratuitamente nei negozi Conad nel numero di ottobre 2005
alla pagina 44, nonché sul numero di dicembre 2005 del periodico
“Automobile club”, alla pagina 65, diretto a promuovere il prodotto
dimagrante denominato “LIPOTREX24”. Tale messaggio è stato ritenuto dall’Autorità PUBBLICITÀ INGANNEVOLE |
| IL MESSAGGIO LASCIAVA INTENDERE che, attraverso l’uso del prodotto pubblicizzato, fosse possibile ottenere cali ponderali anche di notevole entità, ed in breve tempo, grazie alla sola assunzione del prodotto stesso, senza necessità di ricorrere ad un regime alimentare adeguato o ad un esercizio fisico controllato. IN REALTÀ, ai singoli componenti non sono riconducibili risultati di dimagrimento e di calo ponderale rilevanti tali da fondare l’utilizzo di espressioni quali quelle adoperate nel messaggio predetto. |
| IL MESSAGGIO LASCIAVA infine intendere ai consumatori che fosse offerta una garanzia ulteriore rispetto a quella prevista ai sensi del D.Lgs. n. 185/1999 che disciplina il diritto di recesso.IN REALTÀ, l’operatore pubblicitario si limita ad applicare la garanzia prevista ex lege ai sensi del D.Lgs. n. 185/1999 [ora abrogato e sostituito dal Titolo III Capo I del D.Lgs. n. 206/2005 cd. Codice del Consumo] fornendo, quindi, nei messaggi, un’indicazione inesatta delle condizioni alle quali risulta effettivamente subordinato l’esercizio del diritto di recesso in relazione all’acquisto del prodotto pubblicizzato. |
L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha disposto la pubblicazione della presente dichiarazione rettificativa. (Provvedimento adottato nell'adunanza del 12 luglio 2006, ai sensi del D.Lgs. 206/2005). |