Provvedimento

PI5178 - LIPOTREX 24


tipo
Chiusura istruttoria
numero
15699
data
12/07/2006

PUBBLICAZIONE
Bollettino n.
28/2006
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LIPOTREX 24 - Ingannevole; pubblicazione estratto


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PI5178 - LIPOTREX 24
Provvedimento n. 15699

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 12 luglio 2006;

SENTITO il Relatore Professore Carlo Santagata;

VISTO il Titolo III, Capo II, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo;

VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, di cui al D.P.R. 11 luglio 2003, n. 284;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

I. RICHIESTE DI INTERVENTO

1. Con richieste di intervento pervenute nelle data 11 novembre 2005 e 3 gennaio 2006, integrate con l’identificazione del committente in data 17 gennaio 2006, il Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione della AUSL di Ferrara, in qualità di pubblica amministrazione, nonché un singolo consumatore, hanno segnalato la presunta ingannevolezza, ai sensi del Titolo III, Capo II, del Decreto Legislativo n. 206/05, di un messaggio volto a promuovere il prodotto dimagrante “LIPOTREX 24”, diffuso dall’operatore pubblicitario IBS S.r.l., consistente nella inserzione pubblicata sulla rivista “Bene Insieme news” - distribuita gratuitamente nei negozi Conad nel numero di ottobre 2005, alla pagina 44 – nonché sul periodico “Automobile club”, numero di dicembre 2005, alla pagina 65.
Nelle richieste di intervento, i segnalanti lamentano l’ingannevolezza del messaggio, in quanto lo stesso vanta la possibilità, contrariamente al vero, di consentire una perdita di peso rapida e significativa, senza bisogno di associare, al prodotto pubblicizzato, attività fisica ed un regime alimentare ipocalorico.
La promozione del trattamento, sarebbe peraltro, caratterizzata da modalità contrarie alle direttive del Ministero della Salute.

II. MESSAGGIO

2. Il messaggio oggetto di contestazione è rappresentato da un tabellare a mezzo stampa nel quale viene pubblicizzata l’efficacia dimagrante del prodotto denominato: “LIPOTREX24”.
Più precisamente, il messaggio riporta la testimonianza di una giovane donna afflitta dal problema del sovrappeso sin dall’età adolescenziale, che racconta la propria esperienza: (“ho perso 31 chili in 7 settimane, facilmente senza privazioni e sono passata dalla taglia 52 alla 38!)”, nonché quella di una sua amica la quale è riuscita a dimagrire senza seguire nessuna dieta, mangiando tutto quello che voleva, anche i cibi fritti, grazie ad: “un nuovo trattamento dimagrante rivoluzionario che le era stato consigliato dal suo medico”, denominato: “Lipotrex24”. La protagonista afferma inoltre “quando ho ricevuto il mio pacco ho iniziato la sera stessa il mio trattamento Lipotrex24. Il giorno dopo, sulla mia bilancia, ho constato che avevo già perso 1 Kg! […] Ho preso nuovamente Lipotrex24 prima di colazione e ho mangiato come sempre senza privazioni. La sera sono risalita sulla mia bilancia e l’ago indicava ancora 1 Kg in meno! […] Ho perso in totale 31 kg!”. Nella parte inferiore a sinistra della pagina, viene presentato il prodotto in questione con le seguenti affermazioni (“[…] Oggi esiste un trattamento innovativo e realmente efficace per aiutare le persone che soffrono di un importante problema di peso e che non vogliono o non possono seguire una dieta dimagrante. Il trattamento Lipotrex24, composto da sostanze naturali al 100%, agisce in modo veloce e in tutta sicurezza in due fasi. 1.) il giorno, Lipotrex24 impedisce che le calorie si trasformino in grassi, elimina le tossine e attacca gli ammassi adiposi (cellulite); 2.) La notte, lipotrex24 stimola il metabolismo affinché continui a bruciare i grassi immagazzinati nel suo organismo. Risultato: lei otterrà una linea snella e attraente, più in fretta di quanto non riesca a credere”.
Nel messaggio, inoltre, in un riquadro scritto in neretto intitolato: “Se è scettica, legga almeno questo” viene testualmente riportato “il trattamento Lipotrex24 la farà dimagrire, anche se fino ad oggi niente ha mai funzionato per lei. Grazie alla sua azione sul suo metabolismo, questo non trasforma più gli alimenti in grasso, ma semplicemente scaccia dal suo corpo tutto quello di cui non ha bisogno. Il trattamento Lipotrex24 è un prodotto di origine naturale al 100%. Non c’è quindi alcun pericolo per la sua salute. Lei perde il suo peso in maniera naturale, mangiando esattamente tutto ciò di cui ha voglia. “.
Sono, infine, illustrate le condizioni economiche dell’offerta che risulta così riportata: “ Il trattamento Lipotrex24 è di una tale efficacia che noi le proponiamo di provarlo completamente a nostro rischio. Infatti se non dovesse constatare la perdita rapida dei suoi chili di troppo è sufficiente che mi restituisca ciò che rimane del suo trattamento entro 30 giorni dal ricevimento del pacco per essere rimborsata dell’importo speso escluse le spese di spedizione e imballo. Così la prova di Lipotrex24 non le sarà costata nulla. Nemmeno un centesimo”.
Al di fuori della cornice in cui sono contenute la descrizione del prodotto e le condizioni di acquisto, è presente, con caratteri grafici estremamente ridotti, la seguente annotazione “la presente vendita è soggetta al diritto di recesso di cui al Decreto Legislativo 185/99”.

III. COMUNICAZIONI ALLE PARTI

3. In data 27 gennaio 2006, è stato comunicato ai segnalanti e all’operatore pubblicitario, l’avvio del procedimento ai sensi del Titolo III, Capo II, del Decreto Legislativo n. 206/05, in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, precisando che l’eventuale ingannevolezza e illiceità del messaggio pubblicitario oggetto della richiesta di intervento sarebbe stata valutata ai sensi artt. 19, 20, 21, 23 comma 2 e 24 del citato Decreto Legislativo n. 206/05, con particolare riguardo alle effettive caratteristiche del prodotto pubblicizzato, alle condizioni di vendita, all’indicazione della formula di garanzia “soddisfatti o rimborsati”, nonché ai risultati conseguibili attraverso il prodotto dimagrante in oggetto e alla sua idoneità a porre in pericolo la sicurezza e la salute dei consumatori.

IV. RISULTANZE ISTRUTTORIE

i)Informazioni richieste all’operatore

4. Contestualmente all’avvio del procedimento è stato chiesto alla società IBS, in qualità di operatore pubblicitario, di fornire informazioni e relativa documentazione riguardanti:
- etichetta e composizione chimica del prodotto “LIPOTREX24”;
- pubblicazioni di carattere scientifico riguardanti l’efficacia delle sostanze presenti nel suddetto prodotto, nonché il prodotto stesso, al fine del raggiungimento dei risultati reclamizzati;
- eventuali test clinici condotti sul prodotto reclamizzato o sulle sue componenti, con descrizione delle modalità e delle condizioni di effettuazione degli stessi, dalle quali risulti che la loro assunzione, nelle modalità indicate nel messaggio consenta di conseguire i cali ponderali nell’entità prospettata;
- documentazione idonea a dimostrare che le sostanze presenti nel prodotto, alle concentrazioni in cui sono presenti non abbiano controindicazioni;
- confezione del prodotto comprensiva dei fogli illustrativi;
- copia delle eventuali comunicazioni o richieste di autorizzazione inviate al Ministero della Salute ai fini della commercializzazione dei prodotti reclamizzati;
- precisazioni in merito: (i) al contenuto ed alle modalità che permettono di avvalersi della garanzia “soddisfatti rimborsati”, (ii) alla possibilità di essere rimborsati dell’importo speso per l’acquisto del prodotto rinviandolo, entro trenta giorni dal suo ricevimento, nonché (iii) precisazioni idonee a spiegare la differenza tra la predetta garanzia “soddisfatti o rimborsati” ed il diritto di recesso ai sensi della normativa vigente sulle vendite a distanza (ex Decreto Legislativo n. 185/99).
All’operatore pubblicitario è stato richiesta, altresì, la programmazione pubblicitaria del messaggio oggetto della richiesta di intervento, precisando canali di diffusione nonché le relative date, e la programmazione della campagna pubblicitaria a cui il messaggio segnalato è riconducibile, comprensiva di copia di ciascuna tipologia di messaggio e delle indicazioni circa la testata o l’emittente interessata, le date e orari di apparizione (per i messaggi a mezzo stampa, televisivi o radiofonici), il luogo, la durata, la numerosità delle affissioni (nel caso di pubblicità esterna).

ii)Principali argomentazioni difensive svolte dall’operatore pubblicitario

5. La IBS, con memoria pervenuta in data 23 febbraio 2006, ha rilevato quanto segue:
- le censure mosse sono inconferenti al caso di specie, sia per il contenuto oggettivo del messaggio pubblicitario, sia per l’assoluta genericità delle contestazioni;
- le affermazioni contenute nel messaggio hanno carattere enfatico ed iperbolico, come è naturale che avvenga nelle comunicazioni pubblicitarie che sono volte a catturare l’attenzione del consumatore;
- in ogni caso, il messaggio è veritiero nell’evidenziare le caratteristiche del prodotto;
- il messaggio, inoltre, non presenta il prodotto come una dieta né come un sostituto del pasto o di eventuali cure mediche, bensì come un prodotto erboristico che agisce in modo da bruciare le calorie presenti all’interno dell’organismo;
- nel messaggio si evidenzia la funzione propria del prodotto di coadiuvante di un regime alimentare regolare, senza che allo stesso possano essere attribuiti effetti terapeutici o comunque miracolistici;
- la composizione del prodotto Lipotrex24 è a base di radici e semi (quali l’eleuterococco, il guaranà e whitania) “che vantano effetti dimagranti, e permettono di ottenere risultati senza la necessità di attività fisica esagerata. Di fatto, nel messaggio pubblicitario si afferma che il prodotto aiuta a perdere peso senza sforzi e senza esercizi fisici estenuanti, ma resta pur sempre sottinteso che deve essere associato l’uso del prodotto ad una vita sana ed a una dieta regolare”;
- affermare la mancanza di costrizioni e sforzi per ottenere i risultati prospettati non può essere considerato un profilo di ingannevolezza del messaggio, in quanto la necessità di associare il prodotto a stili di vita sani e regolari regimi alimentari non può essere equiparata alla doverosità di chiedere all’utente un sacrificio in termini di alimentazione. La vita sana e l’alimentazione regolare non sono mai ritenuti nel messaggio sostituibili dal semplice impiego del prodotto;
- il messaggio non è dunque ingannevole, in quanto non prospetta il conseguimento di risultati fortemente ambiti a dispetto di ogni regola salutistica, e non può indurre i consumatori ad attribuire al prodotto un’efficacia superiore a quella reale e, pertanto, non pregiudica le scelte economiche dei soggetti a cui è rivolto o è in grado di raggiungere;
- la finalità del prodotto in oggetto è quella di coadiuvare la riduzione del peso, non certo quella di porsi come unico presidio per il raggiungimento di tale scopo, né di porsi come presidio terapeutico e quindi di esclusiva competenza medica;
- sono state adempiute tutte le incombenze relative alla commercializzazione del prodotto notificando al Ministero della Salute copia dell’etichetta del prodotto, come risulta dalla documentazione in atti;
- per quanto concerne la modalità di garanzia inserita nel messaggio, essa riguarda la garanzia convenzionale applicata nelle vendite per corrispondenza, prevista dal Decreto Legislativo n. 185/99 che prevede il rimborso del corrispettivo pagato, entro 10 giorni dal ricevimento del pacco. Tale termine è stato, a discrezione dell’operatore, prolungato a 30 giorni per permettere ai clienti di provare sufficientemente il prodotto;
- IBS è il soggetto che si occupa della commercializzazione del prodotto il quale viene realizzato dalla ditta Erbozeta, con sede a San Marino.
Sull’etichetta sono riportate la lista degli ingredienti (Eleuterocco polvere, Guaranà polvere (Ginseng Indiano) Whitania) e le modalità d’uso in base alle quali, l’assunzione di: “2 capsule al giorno, può convenientemente contribuire a completare la razione alimentare prima dei pasti da diluire in acqua”.
6. In data 17 maggio 2006 l’Autorità ha comunicato, ai sensi dell’articolo 12, comma 1, del D.P.R. 11 luglio 2003, n. 284, il termine di conclusione della fase istruttoria.
7. Con un’ulteriore memoria pervenuta il 29 maggio 2006, la società IBS ha evidenziato che, a seguito dell’entrata in vigore della nuova normativa in materia di pubblicità, la stessa ha ritenuto di non occuparsi più di tale attività, e, pertanto, non può essere considerata operatore pubblicitario. Infatti la IBS ha cessato ogni attività finalizzata alla vendita e/o commercializzazione di prodotti dimagranti, occupandosi unicamente di gestione di servizi per conto terzi, quali, ad esempio, la gestione delle attività di call center, il supporto gestionale alle aziende del settore, ecc. Pertanto, l’abbandono dell’attività commerciale relativa ai prodotti dimagranti ha, di fatto, abbattuto il fatturato aziendale.
A tale nota l’operatore non ha allegato nessuna documentazione.

V. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

8. Poiché il messaggio oggetto del presente provvedimento è stato diffuso a mezzo stampa, in data 6 giugno 2006 è stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell’articolo 26, comma 5, del Decreto Legislativo n. 206/05.
Con parere pervenuto in data 23 giugno 2006, la suddetta Autorità ha ritenuto che il messaggio in esame costituisce una fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 19, 20, 21, 23 comma 2 e 24 del Decreto Legislativo n. 206/05, sulla base delle seguenti considerazioni:
- il messaggio appare inteso a pubblicizzare il prodotto con effetti dimagranti, attribuiti alla rilevante azione metabolica, evidenziandone le particolari doti di efficacia, con risultati nella riduzione del peso e della taglia in misure riportate da una testimonianza (31 chili dalla 52 alla 38), e tempi brevissimi (7 settimane), senza sforzi o diete da associare al trattamento ma anzi “mangiando anche i fritti”;
- l’utilizzazione del temine garanzia, seppur riferito alla clausola che consente l’esercizio del diritto di recesso previsto dalla normativa sulla vendita per corrispondenza, accompagnata dalla indicazione di termini e condizioni del rimborso in caso di non gradimento da parte dell’acquirente, risulta per altro verso idonea a rafforzare il convincimento nel consumatore che si tratti di prodotto sicuro ed efficace, nonché a rafforzare l’immagine seria dell’azienda cui affidarsi per l’acquisto del prodotto, e pertanto risulta integrare la violazione dell’articolo 23, comma 2, del Decreto Legislativo n. 206/05, inteso a prevenire l’abuso del termine “garanzia” e “garantito”;
- nel messaggio in esame si vantano – oltre ai risultati riportati nella “testimonianza” - la facilità ([…] Lei perde il suo peso in modo naturale, mangiando esattamente tutto ciò di cui ha voglia.”) e la rapidità (“31 chili in 7 settimane”, pari a circa 4,5 chili a settimana) con le quali, attraverso il trattamento reclamizzato, può ottenersi un notevole calo ponderale, anche quantificato, senza sottoporsi a nessun regime alimentare controllato e senza svolgere attività fisica, omettendo ogni riferimento alle possibili cautele che il consumatore dovrebbe eventualmente adottare in relazione anche alle sue particolari condizioni di salute ed alle cause e caratteristiche del suo soprappeso e anzi asserendo che “non c’è alcun pericolo per la salute”;
- l’operatore pubblicitario non ha fornito argomentazioni o documentazione sufficiente a sostegno dei vantati straordinari effetti dei prodotti e dei relativi componenti sul metabolismo lipidico;
- il messaggio in esame, inoltre, omettendo ogni avvertenza riguardo all’incidenza del trattamento sulla salute e sicurezza di coloro che vi si sottopongono, è altresì idoneo ad indurre in errore i destinatari a trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza, ed è, quindi, pericoloso per la salute e la sicurezza;
- per l’effetto il messaggio in esame, in quanto formulato in maniera da accreditare ai prodotti pubblicizzati effetti non verosimili e il conseguimento di risultati di calo ponderale in condizioni di facilità e sicurezza, sembra idoneo a indurre in errore le persone raggiunte sulle caratteristiche del prodotto stesso, lasciando intendere, contrariamente al vero, che esso abbia efficacia nel conseguimento di rilevanti cali ponderali senza comportare conseguenze negative e, a causa della ingannevolezza, è suscettibile di pregiudicare il comportamento economico dei destinatari, oltre che di indurli a trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza, mettendone in pericolo la salute e la sicurezza.

VI. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

a) Quadro normativo

9. In premessa, si rileva che il prodotto cui si riferisce il messaggio in esame si qualifica come integratore alimentare e rientra tra i prodotti alimentari destinati ad un’alimentazione particolare di cui al Decreto Legislativo n. 111 del 27 gennaio 1992 recante Attuazione della direttiva 89/398/CEE concernente i prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare la cui immissione in commercio è subordinata alla trasmissione di un modello dell’etichetta al Ministero della Salute. Per loro natura i prodotti di cui trattasi sono composti da estratti di origine vegetale e sono destinati ad integrare la comune dieta; essi costituiscono una fonte concentrata di sostanze aventi un effetto nutritivo o fisiologico. Nel caso di specie sull’etichetta è specificato che il prodotto contribuisce a completare la razione alimentare.
La stessa normativa di settore ed in particolare il Decreto Legislativo, n. 169 del 21 maggio 2004 recante Attuazione della direttiva 2002/46/CE relativa agli integratori alimentari con riguardo alla pubblicità degli integratori, pubblicizzati come coadiuvanti di regimi dietetici ipocalorici volti alla riduzione del peso, vieta espressamente ogni riferimento ai tempi o alla quantità di perdita di peso conseguenti al loro impiego, stabilendo nel contempo che i messaggi richiamino la necessità di seguire, comunque, una dieta ipocalorica adeguata e di rimuovere stili di vita troppo sedentari. Inoltre, ai sensi del medesimo Decreto, la pubblicità dei prodotti a base di sostanze naturali non deve indurre a far credere che, solo per effetto di tale composizione, non vi sia alcun rischio di incorrere in effetti collaterali.
Anche la circolare ministeriale 25 luglio 2002, n. 4 relativa alle Problematiche connesse con il settore degli integratori alimentari: indicazioni e precisazioni richiama l’attenzione sul fatto che, ai fini della perdita di peso, l’eventuale uso di integratori può avere solo una funzione coadiuvante della dieta ipocalorica e che è bene associare alla restrizione delle entrate caloriche un aumento delle uscite con l’attività fisica nella pratica quotidiana, abbandonando stili di vita sedentari.

b) Caratteristiche del prodotto e risultati conseguibili attraverso il suo utilizzo

10. Dalle risultanze istruttorie si evince che l’etichetta riguardante la confezione del prodotto pubblicizzato (LIPOTREX24 contenente 90 capsule da 100 mg) è stata notificata al Ministero della Salute, ai sensi del predetto Decreto Legislativo n. 111/92, come etichetta di prodotto destinato ad un’alimentazione particolare (dietetico). Dall’analisi della predetta etichetta si può rilevare che le funzioni del prodotto in questione si limitano ad un semplice effetto di completamento della normale razione alimentare. Infatti, l’etichetta stessa precisa che: “L’assunzione di 2 capsule al giorno può convenientemente contribuire a completare la razione alimentare”.
Nel messaggio pubblicitario oggetto della denuncia il prodotto viene, invece, presentato come in grado di far ottenere ai consumatori straordinari risultati di perdita di peso in tempi molto brevi e senza necessità di ricorrere ad alcuna dieta o esercizio fisico.
Tali affermazioni risultano, quindi, in contrasto con le indicazioni riportate sulla stessa confezione del prodotto ed appaiono ingannevoli soprattutto in relazione a due profili.
In primo luogo -alla luce delle affermazioni oggetto di contestazione- i consumatori non hanno la possibilità di comprendere la reale natura del prodotto quale semplice coadiuvante di regimi dietetici ipocalorici. In secondo luogo, l’omissione di qualsiasi riferimento alla funzione meramente suppletiva del prodotto (unica consentita dalla natura dello stesso e dalla regolamentazione settoriale) evidenzia in maniera fuorviante effetti che il prodotto non può assicurare.
L’Autorità sull’argomento ha più volte recepito quanto affermato dall’Istituto Nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (INRAN) rilevando che i trattamenti alternativi e non tradizionali sono inefficaci per la perdita di peso. Diversi studi hanno esaminato la possibilità del loro uso come coadiuvanti della terapia dietetica, ma nessuno ha dimostrato in maniera convincente la loro efficacia in tal senso. Vi è un largo consenso nella comunità scientifica nel ritenere che l’uso di queste sostanze nelle preparazioni dimagranti sia inopportuno e contrario alle evidenze scientifiche. Infatti, nella maggior parte dei casi, i supplementi dimagranti sono inefficaci e quando hanno un qualche effetto possono essere dannosi per la salute. Comunque una perdita di peso di più di 1 kg al giorno, oltre ad essere contraria a qualunque indicazione di salute pubblica non è descritta in nessun lavoro scientifico pubblicato nella letteratura accreditata. Anzi, in generale, la somministrazione non supervisionata di trattamenti dimagranti che permettano di ottenere una rapida diminuzione di peso comporta sia rischi di tipo fisico, a carico di vari organi e apparati e di diversi equilibri organici, sia rischi di tipo psicologico e comportamentale. L’INRAN sottolinea, inoltre, che come soglie di sicurezza relativamente alla rapidità del calo di peso sono considerate accettabili le diminuzioni ponderali dell’ordine di 500-1000 grammi in media a settimana nel medio-lungo periodo. Diminuzioni di peso più cospicue nell’unità di tempo sono accettabili solo per le grandi obesità, sotto accurato controllo medico.
In conclusione, non esiste praticamente alcun integratore alimentare che consenta con certezza ed in condizioni di sicurezza di conseguire cali ponderali a carico del tessuto adiposo. Ancor meno può esistere un integratore alimentare che permetta di conseguire un calo ponderale senza la necessità di seguire un regime alimentare controllato o di svolgere un esercizio fisico; perfino i farmaci anti-obesità sono privi di efficacia se non abbinati ad una dieta adeguata e ad un incremento dell’esercizio fisico. A maggior ragione, ciò vale per qualunque integratore. Affermare il contrario significa vantare proprietà inesistenti ed indurre in inganno il consumatore. Con riferimento alle sostanze presenti nel prodotto in questione, è emerso che non esiste alcun integratore alimentare che permetta effettivamente di conseguire un calo ponderale senza la necessità di seguire un regime alimentare controllato o di svolgere attività fisica, che in ogni caso una perdita di peso pari ad 3 Kg in media alla settimana, come quella pubblicizzata, non è descritta in alcun studio scientifico pubblicato nella letteratura accreditata, né tanto meno risulta ascrivibile alle sostanze contenute nel prodotto, posto che le stesse non hanno alcuna efficacia nel trattamento della obesità.
Né sotto tale profilo è possibile accogliere le argomentazioni dell’operatore pubblicitario IBS S.r.l. volte a sostenere che il messaggio, sebbene contraddistinto da toni enfatici e accattivanti, paleserebbe con sufficiente evidenza l’efficacia meramente coadiuvante del prodotto nella riduzione del peso in associazione con un regime alimentare regolare.
Basti considerare, infatti, che il messaggio non si limita alla indefinita esaltazione delle caratteristiche del prodotto, ma quantifica - con assertività e specificità- i cali ponderali ottenibili ed i tempi necessari al conseguimento degli stessi “ho perso 31 chili in 7 settimane, facilmente senza privazioni e sono passata dalla taglia 52 alla 38!”; “quando ho ricevuto il mio pacco ho iniziato la sera stessa il mio trattamento Lipotrex24. Il giorno dopo, sulla mia bilancia, ho constato che avevo già perso 1 Kg! […] Ho preso nuovamente Lipotrex24 prima di colazione e ho mangiato come sempre senza privazioni. La sera sono risalita sulla mia bilancia e l’ago indicava ancora 1 Kg in meno!”.
Il messaggio denunciato esclude, altresì, la necessità di seguire un equilibrato regime alimentare. La protagonista del messaggio parla infatti di una sua amica la quale, “è riuscita finalmente a dimagrire senza seguire nessuna dieta, mangiando tutto quello che voleva, anche i cibi fritti, grazie ad: “un nuovo trattamento dimagrante rivoluzionario che le era stato consigliato dal suo medico”, e non fa alcun cenno alla necessità di un’adeguata attività fisica.
Le preoccupazioni riguardanti la corretta modalità di pubblicizzazione degli integratori alimentari sono state recentemente ribadite ed evidenziate attraverso l’apposita regolamentazione contenuta nel Decreto Legislativo 21 maggio 2004, n. 169.
In particolare, ai sensi dell’articolo 7 del citato del Decreto Legislativo n. 169/04, le pubblicità degli integratori coadiuvanti di regimi dietetici ipocalorici non possono contenere alcun riferimento ai tempi ed alla quantità di perdita di peso conseguibile con la loro assunzione e tali messaggi pubblicitari devono, comunque, richiamare la necessità di seguire un’adeguata dieta ipocalorica ed un’opportuna attività fisica.
11. In ragione di quanto sopra esposto, si ritiene che il messaggio nell’attribuire al prodotto, anche utilizzando riferimenti a presunte sperimentazioni e testimonianze, efficacia e proprietà che lo stesso per sua natura non può avere, oltre a non apparire rispettoso della normativa di settore, è in grado di indurre in errore i consumatori, potendo conseguentemente pregiudicarne il comportamento economico.

c) La salute e la sicurezza dei consumatori

12. In merito alla configurabilità di una violazione ai sensi dell’articolo 24, del Decreto Legislativo n. 206/05, si osserva che il messaggio, nel proporre l’impiego del prodotto, non solo lascia intendere che lo stesso, in quanto composto da ingredienti naturali, possa essere utilizzato da chiunque e non abbia controindicazioni, ma non fa alcun riferimento ad eventuali effetti collaterali.

In proposito, come già evidenziato nel procedimento PI5016 (Snell) deciso dall’Autorità in data 14 marzo 2006 sempre nei confronti del medesimo operatore pubblicitario IBS, relativamente al guaranà, emerge che la sostanza guaranine, componente principale del guaranà, viene utilizzata come stimolante per facilitare la perdita di peso; tuttavia, ad oggi, non esistono dati scientifici che ne dimostrino l’efficacia. Si raccomanda, inoltre, la diagnosi, la prescrizione e il controllo clinico del medico nell’assunzione di tale sostanza. L’utilizzo del guaranà è, infatti, sconsigliato nei soggetti che assumono stimolanti del sistema nervoso centrale o psicostimolanti (anfetamine, metilfenidato, pseudoefedrina e altri simpaticomimetici), in quanto tale associazione potrebbe provocare insonnia, irritabilità, aritmie cardiache, nausea, vomito, dolori gastrici, ecc. La stessa co-somministrazione della guaranine con alimenti quali caffè, tè, cioccolata e succo di pompelmo, può causare intossicazione da caffeina (nervosismo, ansia, nausea, vomito, tachicardia, convulsioni).
13. In conclusione, il messaggio, essendo volto a promuovere un prodotto la cui assunzione, per le ragioni sopra indicate, dovrebbe comunque essere effettuata con cautela e potrebbe rivelarsi controindicata o non opportuna in presenza di determinati stati fisiologici o patologici, ovvero nel caso di assunzione prolungata, e omettendo di avvertire di non farne un uso prolungato senza controllo medico, deve ritenersi idoneo ad indurre i consumatori a trascurare le normali regole di prudenza o vigilanza, con conseguente pericolo per la loro salute.

d) Utilizzo del termine garanzia ai sensi dell’articolo 23, comma 2 del Decreto Legislativo n. 206/05

14. Il messaggio oggetto della richiesta di intervento promette all’acquirente che non riuscisse a dimagrire, di essere rimborsato integralmente dell’esborso pecuniario sostenuto, rispedendo all’operatore pubblicitario i flaconi dei prodotti - anche vuoti - entro 30 giorni dal ricevimento del pacco secondo la pubblicizzata formula di garanzia “soddisfatti o rimborsati”.
In realtà, per espressa ammissione dell’operatore pubblicitario, la garanzia consiste nel diritto di recesso di cui al Decreto Legislativo n. 185/99 (ora sostituito dal Titolo III, Capo I, del Decreto Legislativo n. 206/05) che regola i contratti negoziati fuori dai locali commerciali. Come si evince dal testo, peraltro di difficoltosa lettura stante i caratteri microscopici con i quali è redatto, in verticale rispetto al corpo di testo, la società IBS, applicando la garanzia prevista ex lege ai sensi del citato Decreto, subordina l’esercizio del diritto di recesso all’invio di una raccomandata con avviso di ricevimento entro 10 giorni lavorativi dal momento del ricevimento della merce, alla quale deve seguire la spedizione del prodotto. Le affermazioni contenute nel messaggio invece lasciano intendere al consumatore che al fine di ottenere il suddetto rimborso è sufficiente rispettare il termine di 30 giorni per la restituzione dei flaconi mentre, in realtà, per poter validamente recedere dal contratto il consumatore dovrà inviare all’operatore la relativa comunicazione entro il termine previsto dalla normativa di riferimento.
Si ritiene, inoltre, che, nel caso di specie, la struttura informativa del messaggio ovvero la circostanza che lo stesso occupi l’intera pagina dei periodici su cui è stato pubblicato, non consentisse all’operatore di riportare integralmente il contenuto e le modalità della garanzia offerta, secondo quanto richiesto dalla citata norma.
15. Nel caso di specie, pertanto, il messaggio utilizza impropriamente il termine garanzia in violazione dell’articolo 23, comma 2, del Decreto Legislativo n. 206/05 (il quale prevede che “i termini garanzia, garantito e simili possono essere usati solo se accompagnati dalla precisazione del contenuto e delle modalità della garanzia offerta”) ed è altresì idoneo ad indurre in errore i consumatori relativamente alle condizioni alle quali i prodotti vengono forniti.
Infatti, non solo fa apparire un obbligo imposto ex lege come un’ulteriore garanzia offerta dall’azienda a beneficio del consumatore al fine di sottolineare l’attendibilità di quanto promesso, ma non precisa con modalità chiare e di immediata percezione il contenuto e le modalità della garanzia offerta. Infatti, solo in un trafiletto a lato della pagina di non agevole lettura, vengono riportate le informazioni relative al diritto di recesso, stridenti peraltro nei contenuti, con quanto lasciato intendere dal messaggio.
16. Alla luce delle suesposte motivazioni, dunque, il messaggio pubblicitario in questione risulta ingannevole in relazione alle caratteristiche e all’efficacia del prodotto, e ai risultati conseguibili attraverso il suo impiego, alle condizioni alle quali lo stesso viene fornito, nonché in quanto omette di avvertire il consumatore in merito alle possibili controindicazioni connesse all’assunzione del prodotto ed, infine, in relazione all’uso improprio dei termini riferiti alla garanzia.

VII. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

17. Ai sensi dell’articolo 26, comma 7, del Decreto Legislativo n. 206/05, con la decisione che accoglie il ricorso, l’Autorità dispone l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 100.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione. Nel caso dei messaggi pubblicitari ingannevoli di cui agli artt. 24 e 25, la sanzione non può essere inferiore a 25.000 euro.
18. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall’articolo 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all’articolo 26, comma 12, del Decreto Legislativo n. 206/05: in particolare, della gravità della violazione, dell’opera svolta dall’impresa per eliminare o attenuare l’infrazione, della personalità dell’agente, nonché delle condizioni economiche dell’impresa stessa.
19. Nella fattispecie in esame, con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto della debolezza dei destinatari, trattandosi di un integratore alimentare destinato a consumatori che, in quanto afflitti da problematiche collegate al soprappeso, versano in una situazione di particolare debolezza psicologica. Inoltre deve essere, altresì, considerata l’ampiezza e capacità di penetrazione del messaggio che, in ragione della modalità di diffusione (rivista settimanale a diffusione nazionale) è suscettibile di aver raggiunto potenzialmente un discreto numero di consumatori.
In ordine poi alla durata della violazione, deve considerarsi che la stessa risulta di media durata dal momento che il messaggio risulta diffuso attraverso un periodico mensile.
Tenuto conto di tali elementi, l’importo della sanzione è, pertanto, fissato nella misura di 39.500 euro (trentanovemilacinquecento euro).
20. Considerato, altresì, che sussistono nel caso di specie le circostanze aggravanti, in quanto l’operatore pubblicitario risulta essere destinatario di numerosi provvedimenti di ingannevolezza [Cfr.: PI/1930 - PRO-STAVITA, in Boll. n. 34/1998; PI/2530 - IBS DIMAGRNATI, in Boll. n. 37/1999; PI/3094 - CURA DI BROMELINE, in Boll. n. 3/2001; PI/3250 - PANCTOL 500, in Boll. n. 24/2001; PI/3622 - PUBBLICITA’ IBS SU LEGGO, in Boll. n. 31/2002; PI/3725 - IBS DREAMLIGHT VIT’ALBA, in Boll. n. 30/2002; PI/3726 - PIANTE DIMAGRANTI BODYWELL IBS, in Boll. n. 32/2002; PI/3767 - ACETO DI MELE IBS, in Boll. n. 43/2002; PI/3833 - AHA DIMAGRANTE BODYWELL, in Boll. n. 3/2003; PI/3973 - REMOVYL DI GREENLIFE, in Boll. n. 19/2003; PI/4085 - STREBBY, in Boll. n. 30/2003; PI/4214 - EQUIBA DELLA DITTA RIVA BEAUTY CENTER, in Boll. n. 43/2003; PI/4337 - ZACTIVAL, in Boll. n. 15/2004; PI/4355 - SLIM LIGHT, in Boll. n. 22/2004; PI/4398 – SENESOL, in Boll. n. 26/2004; PI/4472 - DIMAGRANTE ABSOLUTE DI IBS, in Boll. n. 27/2004; PI/4681 - SIERO ALGOX SLIM DELLA LABO REAL CENTER, in Boll. n. 18/2005.] ritiene di irrogare alla società I.B.S. S.r.l. una sanzione di importo pari a 54.500 euro (cinquantaquattromilacinquecento euro).

RITENUTO, pertanto, conformemente al parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni che il messaggio pubblicitario in esame integra una fattispecie di pubblicità ingannevole in relazione a caratteristiche ed efficacia del prodotto, con particolare riferimento alla sua azione dimagrante ed ai risultati conseguibili a seguito del suo utilizzo;

RITENUTO, inoltre, conformemente al parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni che il messaggio pubblicitario omette di informare i consumatori circa la potenziale pericolosità del prodotto pubblicizzato, potendo pertanto indurli a trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza, con possibile pregiudizio per la loro salute;

RITENUTO, inoltre, conformemente al parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni che il messaggio pubblicitario è idoneo ad indurre in errore i consumatori con riguardo all’uso dei termini riferiti alla garanzia, potendo quindi pregiudicarne il comportamento economico;

RITENUTO, infine, che in ragione della natura dei vanti prestazionali riferiti ai prodotti, che non consentono una verifica in tempi rapidi degli eventuali effetti negativi per la salute connessi con l’assunzione dei prodotti stessi, e stante la protratta diffusione degli stessi, tali effetti pregiudizievoli possono continuare a prodursi, qualora ai consumatori non vengano fornite le informazioni veritiere in base alle quali orientare consapevolmente ed eventualmente ripensare le proprie scelte economiche e della necessità di fornire un’informazione adeguata circa l’esistenza di controindicazioni nell’assunzione dei prodotti per particolari categorie di soggetti e di cautele nel suo utilizzo;

RITENUTO che tali circostanze rendono necessaria la pubblicazione di una dichiarazione rettificativa, ai sensi dell’articolo 26, comma 6, del Decreto Legislativo n. 206/05, al fine di impedire che la pubblicità in questione continui a produrre effetti;


DELIBERA

a) che il messaggio pubblicitario descritto al punto II del presente provvedimento, diffuso dalla società International Best Seller S.r.l., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 19, 20 e 21, comma 1, lettera a), 23, comma 2, e 24 del Decreto Legislativo n. 206/05, in relazione alle caratteristiche del prodotto, con particolare riferimento alla sua azione dimagrante e ai risultati conseguibili a seguito del suo utilizzo, nonché all’idoneità degli stessi di porre in pericolo la sicurezza e la salute dei consumatori e all’uso improprio dei termini riferiti alla garanzia, e ne vieta l’ulteriore diffusione;
b) che alla società International Best Seller S.r.l. sia irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di 54.500 € (cinquantaquattromilacinquecento euro).

Le sanzioni amministrative di cui alla precedente lettera b) devono essere pagate entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio della riscossione oppure mediante delega alla banca o alle Poste Italiane, presentando il modello allegato al presente provvedimento, così come previsto dal Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 237.
Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell’adempimento, ai sensi dell’articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.
Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all’Autorità attraverso l’invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

DISPONE

a) che la società International Best Seller S.r.l. pubblichi, a sua cura e spese, una dichiarazione rettificativa ai sensi dell’articolo 26, comma 6, del Decreto Legislativo n. 206/05 secondo le seguenti modalità:
1) il testo della dichiarazione rettificativa è quello riportato in allegato al presente provvedimento;
2) la dichiarazione rettificativa dovrà essere pubblicata per una volta, entro trenta giorni dall’avvenuta comunicazione del presente provvedimento, sul settimanale “Automobile Club”, da parte della società International Best Seller S.r.l. in uno spazio corrispondente a 104x264 mm;
3) la pubblicazione dovrà ricalcare in toto impostazione, struttura e aspetto della dichiarazione rettificativa allegata; i caratteri del testo dovranno essere del massimo corpo tipografico compatibile con lo spazio indicato al punto 2 e le modalità di scrittura, di stampa e di diffusione non dovranno essere tali da vanificare gli effetti della pubblicazione; in particolare, nella pagina di pubblicazione della dichiarazione rettificativa, così come nelle restanti pagine, non dovranno essere riportati messaggi che si pongano in contrasto con il contenuto della dichiarazione stessa o che comunque tendano ad attenuarne la portata e il significato;
b) che la pubblicazione della dichiarazione rettificativa dovrà essere preceduta dalla comunicazione all’Autorità della data in cui la stessa avrà luogo e dovrà essere seguita, entro tre giorni, dall’invio all’Autorità di una copia originale del citato settimanale contenente la dichiarazione rettificativa pubblicata.

Ai sensi dell’articolo 26, comma 10, del Decreto Legislativo n. 206/05, in caso di inottemperanza ai provvedimenti inibitori, l’Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l’Autorità può disporre la sospensione dell’attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.
Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell’articolo 26, comma 12, del Decreto Legislativo n. 206/05, entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.


IL SEGRETARIO GENERALE
Fabio Cintioli
IL PRESIDENTE
Antonio Catricalà



PI5178 - LIPOTREX 24
Allegato al provvedimento n. 15699

COMUNICAZIONI A TUTELA DEL CONSUMATORE

AUTORITA' GARANTE
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

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La società International Best Seller S.r.l. ha diffuso un messaggio pubblicitario, pubblicato sulla rivista: “Bene Insieme News” distribuita gratuitamente nei negozi Conad nel numero di ottobre 2005 alla pagina 44, nonché sul numero di dicembre 2005 del periodico “Automobile club”, alla pagina 65, diretto a promuovere il prodotto dimagrante denominato “LIPOTREX24”.
Tale messaggio è stato ritenuto dall’Autorità PUBBLICITÀ INGANNEVOLE
IL MESSAGGIO LASCIAVA INTENDERE che, attraverso l’uso del prodotto pubblicizzato, fosse possibile ottenere cali ponderali anche di notevole entità, ed in breve tempo, grazie alla sola assunzione del prodotto stesso, senza necessità di ricorrere ad un regime alimentare adeguato o ad un esercizio fisico controllato. IN REALTÀ, ai singoli componenti non sono riconducibili risultati di dimagrimento e di calo ponderale rilevanti tali da fondare l’utilizzo di espressioni quali quelle adoperate nel messaggio predetto.
IL MESSAGGIO LASCIAVA infine intendere ai consumatori che fosse offerta una garanzia ulteriore rispetto a quella prevista ai sensi del D.Lgs. n. 185/1999 che disciplina il diritto di recesso.IN REALTÀ, l’operatore pubblicitario si limita ad applicare la garanzia prevista ex lege ai sensi del D.Lgs. n. 185/1999 [ora abrogato e sostituito dal Titolo III Capo I del D.Lgs. n. 206/2005 cd. Codice del Consumo] fornendo, quindi, nei messaggi, un’indicazione inesatta delle condizioni alle quali risulta effettivamente subordinato l’esercizio del diritto di recesso in relazione all’acquisto del prodotto pubblicizzato.
L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha disposto la pubblicazione della presente dichiarazione rettificativa.
(Provvedimento adottato nell'adunanza del 12 luglio 2006, ai sensi del D.Lgs. 206/2005).