Provvedimento

PI3044 - MARIA DUVAL 2


tipo
Chiusura istruttoria
numero
8912
data
15/11/2000

PUBBLICAZIONE
Bollettino n.
46/2000
Procedimento collegato (esito)
Ingannevole


Ricorso giurisdizionale al Tar Lazio (art. 33, comma 1, legge n. 287/90)
Testo Provvedimento









L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO



NELLA SUA ADUNANZA del 15 novembre 2000;

SENTITO il Relatore Professor Nicola Occhiocupo;

VISTO il Decreto Legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, come modificato dal Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 67;

VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole, di cui al D.P.R. del 10 ottobre 1996, n. 627;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:


1. Richiesta di intervento

Con richiesta d’intervento pervenuta in data 7 giugno 2000, l’ADICONSUM, in qualità di associazione di consumatori, ha segnalato, ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92, la presunta ingannevolezza del messaggio inviato tramite il servizio postale in data 4 ottobre 1999, da parte della sig.ra Maria Duval, che promuoveva la Guida Astrale della fortuna volta a rivelare i numeri vincenti del lotto.
Nella richiesta d’intervento si evidenzia la presunta ingannevolezza del messaggio in esame, in quanto, nel promuovere la vendita di un libro, induce al gioco pregiudicando il comportamento economico delle persone alle quali il messaggio è rivolto.


2. Messaggio

Il messaggio oggetto della richiesta d’intervento è costituito da una lettera ciclostilata, inviata tramite il servizio postale in data 4 ottobre 1999, nella quale sono diffusamente riportate affermazioni relative alla possibilità di realizzare sicure vincite al gioco del lotto: “[...]oggi tocca a voi vincere una delle più consistenti somme al Lotteria di dicembre con i numeri che vi darò, giocandoli nel giorno che nell’ora che vi indicherò”; “il mezzo per scoprire, con assoluta sicurezza quali sono i vostri numeri fortunati, che potranno vincere diverse volte nei prossimi 12 mesi”. L’offerta in esame, inoltre, viene pubblicizzata come assistita da una garanzia in caso di mancato ottenimento dei risultati attesi: “[...] Io Maria Duval, do la mia personale e totale garanzia che nel caso non otteniate i risultati attesi, potete rispedirmi in busta lo studio che ho fatto per voi, in questo caso vi rimborserò l’ammontare totale sostenuto (tranne le spese di spedizione) senza richiedere alcuna spiegazione”.


3. Comunicazione alle parti

In data 25 luglio 2000 è stato comunicato al segnalante ed alla sig.ra Maria Duval, in qualità di operatore pubblicitario, l'avvio del procedimento ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92, precisando che l'eventuale ingannevolezza del messaggio pubblicitario oggetto della richiesta di intervento sarebbe stata valutata ai sensi degli artt. 1, 2, 3, e 4, comma 2, del citato Decreto Legislativo n. 74/92, con riguardo alla idoneità delle affermazioni in esso contenute a suscitare nei consumatori false aspettative in ordine alle prospettive di vincita al lotto, ed alle modalità di presentazione della garanzia scritta di rimborso in caso di mancato ottenimento dei risultati attesi.
In data 10 ottobre 2000, sulla base delle informazioni pervenute in data 26 settembre 2000, è stato comunicato l’avvio del procedimento alla società Market Development Srl, in qualità di operatore pubblicitario, ai sensi dell’articolo 2, lettera c), del Decreto Legislativo n. 74/92.


4. Risultanze istruttorie

Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento, e successivamente in data 10 ottobre 2000, è stato richiesto alla sig.ra Maria Duval e alla Market Development Srl, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 627/96, di fornire, entro 10 giorni, informazioni e relativa documentazione riguardanti il contenuto della garanzia offerta, le concrete modalità di rimborso in caso di mancato raggiungimento dei risultati, oltre che una copia della “Guida Astrale” pubblicizzata.
Con memorie pervenute in data 26 settembre e 26 ottobre 2000, la Market Development Spa ha evidenziato quanto segue:
- corrispondenza inoltrata pubblicizzava un prodotto editoriale ed enunciava sinteticamente il metodo utilizzato per ottenere i numeri vincenti, utilizzato dalla sig.ra Maria Duval;
- attività della sig.ra Maria Duval è incentrata sulla diffusione di serie numeriche che possono produrre vincite (es. al gioco del lotto);
- lla busta inviata ai consumatori era presente un Bollettino postale completo delle indicazioni circa le modalità di esercizio del diritto di recesso;
- esistono clienti che sono stati rimborsati anche dopo il decimo giorno da quello in cui hanno ricevuto il prodotto, palesando non solo il numero esiguo delle richieste di rimborso, ma anche la scelta aziendale di tutela dei consumatori e clienti.
Al riguardo risulta allegato alla memoria un esemplare di un Bollettino postale da utilizzarsi per il pagamento, sul cui retro sono riportate le modalità di esercizio del diritto di recesso, ex Decreto Legislativo n. 50/92 e Decreto Legislativo n. 185/99.


5. Valutazioni conclusive

1. Sulla possibilità di vincita al lotto

Con riguardo alle affermazioni contenute nel messaggio, che prospettano la possibilità di realizzare vincite sicure al gioco del lotto attraverso il metodo pubblicizzato, si rileva che le medesime sono già state oggetto di valutazione da parte dell’Autorità, ai sensi dell’articolo 3, lettera a), del Decreto Legislativo n. 74/92, in una precedente pronuncia del 14 settembre 200011 provv. n. 8687, pubblicato sul Bollettino n. 37/2000..
Nella citata pronuncia tali affermazioni sono state ritenute-conformemente al consolidato orientamento dell’Autorità-idonee ad indurre in errore i consumatori con riguardo alle capacità del metodo pubblicizzato a garantire vincite al gioco del lotto.

2. Sulla garanzia scritta di rimborso

Ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del Decreto Legislativo n. 74/92, i termini “garanzia”, “garantito” e simili possono essere usati solo se accompagnati dalla precisazione del contenuto e delle modalità della garanzia offerta. La ratio della norma è, evidentemente, quella di impedire che il consumatore sia invogliato all’acquisto sulla base dell’esistenza di una generica garanzia di rimborso nel caso non si ritenga soddisfatto. A tale scopo, la legge prescrive che la fruizione del messaggio avvenga in modo contestuale alla fase di valutazione dell’ambito di operatività della garanzia, e degli adempimenti necessari per avvalersi della stessa. Peraltro, lo stesso articolo 4 del Decreto Legislativo n. 74/92, al successivo comma 2, riconoscendo che spesso i messaggi pubblicitari sono caratterizzati da una certa sinteticità, richiede almeno l’esistenza di un riferimento sintetico al contenuto ed alle modalità della garanzia offerta, attraverso un “esplicito rinvio a un testo facilmente conoscibile dal consumatore in cui siano riportate integralmente le precisazioni medesime”.
L’utilizzo quindi del termine “garanzia”, senza la contestuale indicazione del suo contenuto e delle modalità di esercizio della stessa, sarà conforme alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 74/92 solo al verificarsi cumulativo delle seguenti condizioni:
- la struttura del messaggio deve essere incompatibile con la possibilità di precisare puntualmente il contenuto della garanzia;
- esiste un riferimento sintetico al contenuto e alle modalità di utilizzo della garanzia offerta;
- è operato un esplicito rinvio ad un testo che riporta integralmente termini e condizioni della garanzia;
- tale testo è facilmente conoscibile dal consumatore.
La garanzia offerta dalla Market Development Srl, secondo quanto indicato sul retro del Bollettino postale allegato al messaggio segnalato, consiste nella c.d. “Garanzia soddisfatti o rimborsati”, in base alla quale il cliente, ai sensi del Decreto Legislativo n. 50/92 e Decreto Legislativo n. 185/1999, ha diritto di recedere da qualsiasi contratto a distanza, senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, entro il termine di 10 giorni lavorativi. Ciò posto, si ritiene che, nel caso di specie, la struttura informativa del messaggio, la circostanza che esso si componga di più pagine inviate per posta al domicilio dei consumatori, nonché la relativa semplicità dell’impianto della garanzia, non precludessero all’operatore pubblicitario, in via di principio, la possibilità di riportarne integralmente il contenuto all’interno della lettera, contestualmente all’utilizzo del termine “garanzia”. Peraltro, si rileva come risulti omesso anche l’impiego di un qualsiasi riferimento effettivo, anche sintetico, al contenuto e ad alle condizioni della garanzia, o comunque di un rinvio ad un testo facilmente conoscibile (quale quello riportato sul retro del Bollettino postale).
Infine, risulta del tutto irrilevante, ai fini del presente giudizio, quanto affermato dall’operatore pubblicitario riguardo alla circostanza che i clienti insoddisfatti sarebbero stati rimborsati anche “dopo il decimo giorno da quello in cui hanno ricevuto il prodotto”, e questo per due ordini di motivi: in primo luogo, perché tale affermazione nulla dice in relazione delle richieste di rimborso “inviate” dopo il decimo giorno lavorativo dal ricevimento della merce; in secondo luogo, anche se tutte le richieste di rimborso fossero state evase sempre e comunque, a prescindere dal rispetto da parte dei consumatori delle condizioni richieste per l’esercizio del diritto di recesso, questo sarebbe solo un elemento di fatto certamente non rilevante ai fini del giudizio sulla corrispondenza del messaggio pubblicitario a specifici obblighi di forma previsti dall’articolo 4, comma 2.

RITENUTO, pertanto, che il messaggio pubblicitario in esame è idoneo ad indurre in errore i consumatori, in quanto omette di riportare secondo le modalità previste dall’articolo 4, comma 2, del Decreto Legislativo n. 74/92, il contenuto e le modalità della garanzia offerta;

DELIBERA


che il messaggio pubblicitario descritto al punto 2 del presente provvedimento, diffuso dalla società Market Development Srl, costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del Decreto Legislativo n. 74/92, e ne vieta l'ulteriore diffusione.


L’inottemperanza alla presente delibera è punita, ai sensi dell’articolo 7, comma 9, del Decreto Legislativo n. 74/92, con l’arresto fino a tre mesi e con l’ammenda fino a cinque milioni di lire.

Il presente provvedimento verrà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 7, comma 11, del Decreto Legislativo n. 74/92, entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento stesso.



IL SEGRETARIO GENERALE
Rita Ciccone
IL PRESIDENTE
Giuseppe Tesauro
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