Ricorso giurisdizionale al Tar Lazio (art. 33, comma 1, legge n. 287/90)
Testo Provvedimento
Provvedimento n. 8912 ( PI3044 ) MARIA DUVAL 2
L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 15 novembre 2000;
SENTITO il Relatore Professor Nicola Occhiocupo;
VISTO il Decreto Legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, come modificato dal Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 67;
VISTO il Regolamento sulle procedure
istruttorie in materia di pubblicità ingannevole, di cui al D.P.R. del
10 ottobre 1996, n. 627;
VISTI gli atti del procedimento;
CONSIDERATO quanto segue:
1. Richiesta di intervento
Con richiesta d’intervento pervenuta in
data 7 giugno 2000, l’ADICONSUM, in qualità di associazione di
consumatori, ha segnalato, ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92,
la presunta ingannevolezza del messaggio inviato tramite il servizio
postale in data 4 ottobre 1999, da parte della sig.ra Maria Duval, che
promuoveva la Guida Astrale della fortuna volta a rivelare i numeri
vincenti del lotto.
Nella richiesta d’intervento si evidenzia
la presunta ingannevolezza del messaggio in esame, in quanto, nel
promuovere la vendita di un libro, induce al gioco pregiudicando il
comportamento economico delle persone alle quali il messaggio è rivolto.
2. Messaggio
Il messaggio oggetto della richiesta
d’intervento è costituito da una lettera ciclostilata, inviata tramite
il servizio postale in data 4 ottobre 1999, nella quale sono
diffusamente riportate affermazioni relative alla possibilità di
realizzare sicure vincite al gioco del lotto: “[...]oggi
tocca a voi vincere una delle più consistenti somme al Lotteria di
dicembre con i numeri che vi darò, giocandoli nel giorno che nell’ora
che vi indicherò”; “il mezzo per scoprire, con assoluta sicurezza quali
sono i vostri numeri fortunati, che potranno vincere diverse volte nei
prossimi 12 mesi”. L’offerta in esame, inoltre, viene pubblicizzata
come assistita da una garanzia in caso di mancato ottenimento dei
risultati attesi: “[...] Io Maria Duval, do la mia personale e totale
garanzia che nel caso non otteniate i risultati attesi, potete
rispedirmi in busta lo studio che ho fatto per voi, in questo caso vi
rimborserò l’ammontare totale sostenuto (tranne le spese di spedizione)
senza richiedere alcuna spiegazione”.
3. Comunicazione alle parti
Indata
25 luglio 2000 è stato comunicato al segnalante ed alla sig.ra Maria
Duval, in qualità di operatore pubblicitario, l'avvio del procedimento
ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92, precisando che l'eventuale
ingannevolezza del messaggio pubblicitario oggetto della richiesta di
intervento sarebbe stata valutata ai sensi degli artt. 1, 2, 3, e 4,
comma 2, del citato Decreto Legislativo n. 74/92, con riguardo alla
idoneità delle affermazioni in esso contenute a suscitare nei
consumatori false aspettative in ordine alle prospettive di vincita al
lotto, ed alle modalità di presentazione della garanzia scritta di
rimborso in caso di mancato ottenimento dei risultati attesi.
In data 10 ottobre 2000, sulla base delle
informazioni pervenute in data 26 settembre 2000, è stato comunicato
l’avvio del procedimento alla società Market Development Srl, in
qualità di operatore pubblicitario, ai sensi dell’articolo 2, lettera c), del Decreto Legislativo n. 74/92.
4. Risultanze istruttorie
Contestualmente alla comunicazione di
avvio del procedimento, e successivamente in data 10 ottobre 2000, è
stato richiesto alla sig.ra Maria Duval e alla Market Development Srl,
ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a),
del D.P.R. n. 627/96, di fornire, entro 10 giorni, informazioni e
relativa documentazione riguardanti il contenuto della garanzia
offerta, le concrete modalità di rimborso in caso di mancato
raggiungimento dei risultati, oltre che una copia della “Guida Astrale”
pubblicizzata.
Con memorie pervenute in data 26 settembre e 26 ottobre 2000, la Market Development Spa ha evidenziato quanto segue:
- corrispondenza inoltrata pubblicizzava
un prodotto editoriale ed enunciava sinteticamente il metodo utilizzato
per ottenere i numeri vincenti, utilizzato dalla sig.ra Maria Duval;
- attività della sig.ra Maria Duval è
incentrata sulla diffusione di serie numeriche che possono produrre
vincite (es. al gioco del lotto);
- lla busta inviata ai consumatori era
presente un Bollettino postale completo delle indicazioni circa le
modalità di esercizio del diritto di recesso;
- esistono clienti che sono stati
rimborsati anche dopo il decimo giorno da quello in cui hanno ricevuto
il prodotto, palesando non solo il numero esiguo delle richieste di
rimborso, ma anche la scelta aziendale di tutela dei consumatori e
clienti.
Al riguardo risulta allegato alla memoria
un esemplare di un Bollettino postale da utilizzarsi per il pagamento,
sul cui retro sono riportate le modalità di esercizio del diritto di
recesso, ex Decreto Legislativo n. 50/92 e Decreto Legislativo n. 185/99.
5. Valutazioni conclusive
1. Sulla possibilità di vincita al lotto
Con riguardo alle affermazioni contenute
nel messaggio, che prospettano la possibilità di realizzare vincite
sicure al gioco del lotto attraverso il metodo pubblicizzato, si rileva
che le medesime sono già state oggetto di valutazione da parte
dell’Autorità, ai sensi dell’articolo 3, lettera a), del Decreto Legislativo n. 74/92, in una precedente pronuncia del 14 settembre 200011provv. n. 8687, pubblicato sul Bollettino n. 37/2000..
Nella citata pronuncia tali affermazioni
sono state ritenute-conformemente al consolidato orientamento
dell’Autorità-idonee ad indurre in errore i consumatori con riguardo
alle capacità del metodo pubblicizzato a garantire vincite al gioco del
lotto.
2. Sulla garanzia scritta di rimborso
Ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del
Decreto Legislativo n. 74/92, i termini “garanzia”, “garantito” e
simili possono essere usati solo se accompagnati dalla precisazione del
contenuto e delle modalità della garanzia offerta. La ratio della
norma è, evidentemente, quella di impedire che il consumatore sia
invogliato all’acquisto sulla base dell’esistenza di una generica
garanzia di rimborso nel caso non si ritenga soddisfatto. A tale scopo,
la legge prescrive che la fruizione del messaggio avvenga in modo
contestuale alla fase di valutazione dell’ambito di operatività della
garanzia, e degli adempimenti necessari per avvalersi della stessa.
Peraltro, lo stesso articolo 4 del Decreto Legislativo n. 74/92, al
successivo comma 2, riconoscendo che spesso i messaggi pubblicitari
sono caratterizzati da una certa sinteticità, richiede almeno
l’esistenza di un riferimento sintetico al contenuto ed alle modalità
della garanzia offerta, attraverso un “esplicito rinvio a un testo
facilmente conoscibile dal consumatore in cui siano riportate
integralmente le precisazioni medesime”.
L’utilizzo quindi del termine “garanzia”,
senza la contestuale indicazione del suo contenuto e delle modalità di
esercizio della stessa, sarà conforme alle disposizioni del Decreto
Legislativo n. 74/92 solo al verificarsi cumulativo delle seguenti
condizioni:
- la struttura del messaggio deve essere incompatibile con la possibilità di precisare puntualmente il contenuto della garanzia;
- esiste un riferimento sintetico al contenuto e alle modalità di utilizzo della garanzia offerta;
- è operato un esplicito rinvio ad un testo che riporta integralmente termini e condizioni della garanzia;
- tale testo è facilmente conoscibile dal consumatore.
La garanzia offerta dalla Market
Development Srl, secondo quanto indicato sul retro del Bollettino
postale allegato al messaggio segnalato, consiste nella c.d. “Garanzia
soddisfatti o rimborsati”, in base alla quale il cliente, ai sensi del
Decreto Legislativo n. 50/92 e Decreto Legislativo n. 185/1999, ha
diritto di recedere da qualsiasi contratto a distanza, senza alcuna
penalità e senza specificarne il motivo, entro il termine di 10 giorni
lavorativi. Ciò posto, si ritiene che, nel caso di specie, la struttura
informativa del messaggio, la circostanza che esso si componga di più
pagine inviate per posta al domicilio dei consumatori, nonché la
relativa semplicità dell’impianto della garanzia, non precludessero
all’operatore pubblicitario, in via di principio, la possibilità di
riportarne integralmente il contenuto all’interno della lettera,
contestualmente all’utilizzo del termine “garanzia”. Peraltro, si
rileva come risulti omesso anche l’impiego di un qualsiasi riferimento
effettivo, anche sintetico, al contenuto e ad alle condizioni della
garanzia, o comunque di un rinvio ad un testo facilmente conoscibile
(quale quello riportato sul retro del Bollettino postale).
Infine, risulta del tutto irrilevante, ai
fini del presente giudizio, quanto affermato dall’operatore
pubblicitario riguardo alla circostanza che i clienti insoddisfatti
sarebbero stati rimborsati anche “dopo il decimo giorno da quello in
cui hanno ricevuto il prodotto”, e questo per due ordini di motivi: in
primo luogo, perché tale affermazione nulla dice in relazione delle
richieste di rimborso “inviate” dopo il decimo giorno lavorativo dal
ricevimento della merce; in secondo luogo, anche se tutte le richieste
di rimborso fossero state evase sempre e comunque, a prescindere dal
rispetto da parte dei consumatori delle condizioni richieste per
l’esercizio del diritto di recesso, questo sarebbe solo un elemento di
fatto certamente non rilevante ai fini del giudizio sulla
corrispondenza del messaggio pubblicitario a specifici obblighi di
forma previsti dall’articolo 4, comma 2.
RITENUTO, pertanto, che il messaggio
pubblicitario in esame è idoneo ad indurre in errore i consumatori, in
quanto omette di riportare secondo le modalità previste dall’articolo
4, comma 2, del Decreto Legislativo n. 74/92, il contenuto e le
modalità della garanzia offerta;
DELIBERA
che il messaggio pubblicitario descritto
al punto 2 del presente provvedimento, diffuso dalla società Market
Development Srl, costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in
motivazione, una fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi
dell'articolo 4, comma 2, del Decreto Legislativo n. 74/92, e ne vieta
l'ulteriore diffusione.
L’inottemperanza alla presente delibera è
punita, ai sensi dell’articolo 7, comma 9, del Decreto Legislativo n.
74/92, con l’arresto fino a tre mesi e con l’ammenda fino a cinque
milioni di lire.
Il presente provvedimento verrà comunicato
ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato.
Avverso il presente provvedimento può
essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 7,
comma 11, del Decreto Legislativo n. 74/92, entro sessanta giorni dalla
comunicazione del provvedimento stesso.