Ricorso giurisdizionale al Tar Lazio (art. 33, comma 1, legge n. 287/90)
Testo Provvedimento
Provvedimento n. 8687 ( PI2952 ) MARIA DUVAL-VINCITE AL LOTTO
L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 14 settembre 2000;
SENTITO il Relatore Professor Michele Grillo;
VISTO il Decreto Legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, come modificato dal Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 67;
VISTO il Regolamento sulle procedure
istruttorie in materia di pubblicità ingannevole, di cui al D.P.R. del
10 ottobre 1996, n. 627;
VISTI gli atti del procedimento;
CONSIDERATO quanto segue:
1. Richiesta di intervento
Con richiesta di intervento pervenuta in
data 7 aprile 2000, il Movimento Consumatori, in qualità di
associazione di consumatori, ha segnalato la presunta ingannevolezza,
ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92, del messaggio pubblicitario
relativo all'offerta di numeri personali fortunati diffuso, nel marzo
2000, a mezzo posta dalla sig.ra Maria Duval, la quale si qualifica
come veggente.
Nella richiesta di intervento si evidenzia
la presunta ingannevolezza del messaggio in esame, in quanto idoneo ad
indurre in errore persone psichicamente fragili in relazione alla
probabilità di successo di una vincita al lotto tramite l'acquisto e
l'utilizzazione dei numeri così venduti.
2. Messaggio
Il messaggio oggetto della richiesta di
intervento consiste in una lettera ciclostilata, nella quale la sig.ra
Maria Duval (di seguito, Maria Duval) offre al destinatario la
possibilità di individuare i numeri fortunati di quest'ultimo, con i
quali potrà "vincere diverse volte" nell'arco di 12 mesi. Nella lettera si afferma che "Una
delle più consistenti vincite al Lotto di Aprile dovrebbe toccare
proprio a Voi [...] I vostri numeri personali lo dimostrano e non
potrebbe essere altrimenti".
Il servizio offerto consiste nella
determinazione, a partire dalla data e dal luogo di nascita, di numeri
personali e nell'individuazione di giorni ed ore nelle quali giocarli.
Nel messaggio si afferma, infatti, che "C'è un elemento di fortuna, di successo, che ogni giornale, ogni specialista del gioco può darvi. Questo straordinario fattore di successo è semplicemente la combinazione dei vostri numeri personali con i numeri vincenti
di un'estrazione. [...] Per voi [...] questo è il momento fortunato e
la combinazione numerica varrà per 12 mesi, durante i quali potrete
vincere diverse volte". Di qui l'offerta relativa alla possibilità di "
[...] scoprire, con assoluta sicurezza, quali sono i vostri numeri
fortunati, che potranno vincere diverse volte nei prossimi 12 mesi".
All'offerta dello studio astrale dei
numeri fortunati si accompagna la promessa di una sorpresa nonché di un
Talismano Protettore Personale in regalo, capace di aumentare fino a
100 volte le opportunità di vincita. Tali prodotti e servizi vengono
offerti al costo di lire 59.900, comprese 10.000 lire di spese di
spedizione.
Sul buono d'ordine allegato alla lettera ciclostilata è prevista, inoltre, l'offerta, "personale e totale"
di Maria Duval la quale promette che, nel caso in cui non vengano
ottenuti i risultati attesi, l'acquirente può rispedire lo studio
ricevuto e ricevere il rimborso delle spese sostenute, tranne quelle
dovute per la spedizione.
Il messaggio riporta anche delle
testimonianze relative a vincite conseguite grazie ai numeri personali
indicati da Maria Duval, nonché indicazioni relative alle esperienze di
quest'ultima quale veggente.
3. Comunicazioni alle parti
In data 20 aprile 2000 e 14 luglio 2000 è
stato comunicato al segnalante, a Maria Duval ed alla società Market
Development Srl, in qualità di operatori pubblicitari, l'avvio del
procedimento ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92, precisando che
l'eventuale ingannevolezza del messaggio pubblicitario oggetto della
richiesta di intervento sarebbe stata valutata ai sensi degli artt. 1,
2, e 3 del citato Decreto Legislativo, con riguardo alle effettive
caratteristiche del servizio offerto ed, in particolare, alla
veridicità delle affermazioni circa le possibilità di vincita tramite i
numeri personali così forniti, all'attendibilità delle testimonianze
rese con riguardo alle vincite conseguite, nonché alle condizioni
economiche alle quali i servizi vengono forniti.
4. Risultanze istruttorie
Contestualmente alle comunicazioni di
avvio del procedimento è stato richiesto a Maria Duval, ai sensi
dell'articolo 6, comma 1, lettera a),
del D.P.R. n. 627/96 di fornire informazioni e relativa documentazione
riguardanti, in particolare, le modalità attraverso le quali la
combinazione numerica offerta consente la vincita al lotto, le
testimonianze citate nonché la promessa di rimborso per il caso di
mancato raggiungimento dei risultati sperati.
E' stato richiesto, inoltre, a Maria Duval
di indicare la programmazione pubblicitaria del messaggio oggetto della
richiesta di intervento nonché dell'eventuale campagna pubblicitaria a
cui detto messaggio sia riconducibile, attuata attraverso altri canali
di diffusione.
Alla società Market Development Srl (di
seguito, MD) è stato richiesto di fornire informazioni e documentazione
relativa ai rapporti tra la suddetta società e Maria Duval e il ruolo
svolto dalle medesime nella realizzazione e diffusione del messaggio.
Con memorie pervenute in data 12 maggio
2000 e 28 luglio 2000 MD ha evidenziato, in primo luogo, che il
servizio indicato nel messaggio denunciato è offerto dalla predetta
società e pubblicizzato attraverso il testimonial di Maria Duval. MD è,
infatti, titolare di una licenza esclusiva per la commercializzazione
in Italia del nome e dell'immagine e dei servizi di Maria Duval.
Il servizio oggetto del messaggio consiste
nell'elaborazione informatica delle indicazioni fornite da ciascun
cliente, relative ai propri dati personali. Questi ultimi vengono
inseriti all'interno di un programma informatico, il quale elabora le
informazioni ricevute e forma una combinazione di numeri
individualizzata per ciascun cliente, utilizzabile per partecipare ai
giochi a premi. Il programma è stato elaborato da Maria Duval -
astrologa dotata di una notevole notorietà in diversi paesi del mondo -
e affidato in gestione a MD.
In relazione alla richiesta di
documentazione relativa alle testimonianze citate nel messaggio
pubblicitario, MD si limita a citare un consumatore che avrebbe vinto
due volte alla lotteria. A supporto di tale affermazione MD allega
copia di una ricevuta rilasciata da una banca ed attestante una vincita
alla Lotteria Italia a favore del predetto consumatore, nonché due
lettere scritte da quest'ultimo. In esse si ringrazia in maniera
generica Maria Duval e si fa riferimento al ricorso ad ametiste ed
altri prodotti 'magici' presumibilmente acquistati da quest'ultima.
In merito alla promessa indicata nel
messaggio denunciato, di ottenere il rimborso ove il consumatore non
ottenga i risultati attesi, MD informa che quest'ultimo ha il diritto
di recedere, esercitabile tramite l'invio di una lettera raccomandata
entro 10 giorni dal ricevimento dello studio astrale e degli altri
prodotti acquistati e la spedizione degli stessi, entro trenta giorni
dal relativo ricevimento. MD allega, in proposito, il Bollettino
postale allegato alla merce inviata al consumatore ai fini del relativo
pagamento, sul quale vengono illustrate le modalità di esercizio del
diritto di recesso.
MD informa, infine, di aver inviato,
nell'ambito della medesima campagna pubblicitaria, il messaggio
denunciato a 118.055 persone in Italia.
5. Valutazioni conclusive
Il messaggio in esame pubblicizza un
sistema con il quale si realizza uno studio astrale dei numeri
desumibili dai dati anagrafici di ciascun consumatore e delle date
nelle quali giocare al Lotto, tramite il quale si possono realizzare
vincite ai giochi pronostici. Detto studio viene presentato come avente
carattere di scientificità, atteso che si fa riferimento al fatto che "ciascun specialista del gioco" può indicare l'esistenza di uno straordinario fattore di successo" rappresentato dalla "combinazione dei vostri numeri personali con i numeri vincenti di un'estrazione. "
In proposito si osserva che, secondo la
comune esperienza, nessuna metodologia è di per sé in grado di
assicurare vincite al gioco del Lotto, garantendo sicuri guadagni al
giocatore, atteso che, per loro stessa intrinseca natura, i giochi a
pronostico sono basati su principi di assoluta aleatorietà. Ne consegue
che ogni affermazione tesa a ingenerare il convincimento che tale alea
possa ridursi grazie all'uso di particolari sistemi per
l'individuazione delle cifre vincenti o di specifiche combinazioni di
numeri si configura come altamente decettiva nei riguardi dei soggetti
cui la stessa è rivolta.
Per quanto attiene specificamente alla
fattispecie in esame, il messaggio contestato è idoneo a ingenerare nel
consumatore la fallace convinzione che, fruendo dei sistemi di calcolo
basati su cognizioni statistico-matematiche unitamente a previsioni
chiromantiche, sia possibile giovarsi di numeri "personalizzati" dotati
di un'elevata, inconsueta probabilità di vittoria.
Per assicurare credibilità e valenza
razionale a tali promesse vengono citate numerose testimonianze di
persone che affermano di aver ottenuto vincite milionarie grazie al
sistema pubblicizzato. Tali testimonianze non hanno trovato alcun
riscontro nel corso del procedimento. MD ha allegato alla propria
memoria, in proposito, due lettere di un consumatore il quale afferma
di aver vinto due volte alla Lotteria Italia e la fotocopia di una
ricevuta di vincita. Dal materiale inviato, tuttavia, non emerge
necessariamente l'esistenza di un nesso causale con i numeri forniti
tramite la procedura pubblicizzata.
Il messaggio è censurabile anche sotto il
profilo della non veridicità dell'affermazione enfatica, in esso
contenuta, relativa al rimborso del prezzo versato. Atteso, infatti, il
riferimento, nel messaggio denunciato, alla necessità di giocare più
volte al Lotto nel corso di 12 mesi, la promessa ivi prevista, in
quanto collegata al mancato ottenimento dei risultati sperati, ingenera
nel consumatore il convincimento di poter ottenere il rimborso anche al
termine di un anno. Solo una volta ricevuto il prodotto il consumatore
è in condizione di sapere che il recesso può essere esercitato
unicamente entro 10 giorni. Entro tale termine difficilmente egli avrà
avuto la possibilità di giocare al Lotto, atteso anche che il servizio
promesso consiste anche nella determinazione delle date e delle ore in
cui giocare e che, in ogni caso, le possibilità di vincita sulla base
del metodo indicato si estendono nell'arco di un anno. Emerge,
pertanto, chiaramente, che la promessa di restituzione del compenso non
è veritiera, non potendo avere applicazione concreta, visto che
l'ottenimento dei risultati sperati non può essere valutato entro i
dieci giorni successivi al ricevimento del prodotto.
RITENUTO, pertanto, che il messaggio
pubblicitario in esame è idoneo a indurre in errore i consumatori in
ordine all'idoneità del metodo offerto di garantire la vincita al lotto
ed in ordine alla possibilità di avere il rimborso della somma spesa,
in caso di insuccesso del metodo stesso, potendo, per tali motivi,
pregiudicarne il comportamento economico;
DELIBERA
che il messaggio pubblicitario descritto
al punto 2 del presente provvedimento, diffuso dalla sig.ra Maria Duval
e dalla società Market Development Srl, costituisce, per le ragioni e
nei limiti esposti in motivazione, una fattispecie di pubblicità
ingannevole ai sensi degli artt. 1, 2, e 3, lettere a) eb), del Decreto Legislativo n. 74/92, e ne vieta l'ulteriore diffusione.
Il presente provvedimento verrà comunicato
ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato.
Avverso il presente provvedimento può
essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 7,
comma 11, del Decreto Legislativo n. 74/92, entro sessanta giorni dalla
data di comunicazione del provvedimento stesso.