Provvedimento

PI2952 - MARIA DUVAL-VINCITE AL LOTTO


tipo
Chiusura istruttoria
numero
8687
data
14/09/2000

PUBBLICAZIONE
Bollettino n.
37/2000
Procedimento collegato (esito)
Ingannevole


Ricorso giurisdizionale al Tar Lazio (art. 33, comma 1, legge n. 287/90)
Testo Provvedimento










L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO



NELLA SUA ADUNANZA del 14 settembre 2000;

SENTITO il Relatore Professor Michele Grillo;

VISTO il Decreto Legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, come modificato dal Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 67;

VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole, di cui al D.P.R. del 10 ottobre 1996, n. 627;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:


1. Richiesta di intervento

Con richiesta di intervento pervenuta in data 7 aprile 2000, il Movimento Consumatori, in qualità di associazione di consumatori, ha segnalato la presunta ingannevolezza, ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92, del messaggio pubblicitario relativo all'offerta di numeri personali fortunati diffuso, nel marzo 2000, a mezzo posta dalla sig.ra Maria Duval, la quale si qualifica come veggente.
Nella richiesta di intervento si evidenzia la presunta ingannevolezza del messaggio in esame, in quanto idoneo ad indurre in errore persone psichicamente fragili in relazione alla probabilità di successo di una vincita al lotto tramite l'acquisto e l'utilizzazione dei numeri così venduti.


2. Messaggio

Il messaggio oggetto della richiesta di intervento consiste in una lettera ciclostilata, nella quale la sig.ra Maria Duval (di seguito, Maria Duval) offre al destinatario la possibilità di individuare i numeri fortunati di quest'ultimo, con i quali potrà "vincere diverse volte" nell'arco di 12 mesi. Nella lettera si afferma che "Una delle più consistenti vincite al Lotto di Aprile dovrebbe toccare proprio a Voi [...] I vostri numeri personali lo dimostrano e non potrebbe essere altrimenti".
Il servizio offerto consiste nella determinazione, a partire dalla data e dal luogo di nascita, di numeri personali e nell'individuazione di giorni ed ore nelle quali giocarli. Nel messaggio si afferma, infatti, che "C'è un elemento di fortuna, di successo, che ogni giornale, ogni specialista del gioco può darvi. Questo straordinario fattore di successo è semplicemente la combinazione dei vostri numeri personali con i numeri vincenti di un'estrazione. [...] Per voi [...] questo è il momento fortunato e la combinazione numerica varrà per 12 mesi, durante i quali potrete vincere diverse volte". Di qui l'offerta relativa alla possibilità di " [...] scoprire, con assoluta sicurezza, quali sono i vostri numeri fortunati, che potranno vincere diverse volte nei prossimi 12 mesi".
All'offerta dello studio astrale dei numeri fortunati si accompagna la promessa di una sorpresa nonché di un Talismano Protettore Personale in regalo, capace di aumentare fino a 100 volte le opportunità di vincita. Tali prodotti e servizi vengono offerti al costo di lire 59.900, comprese 10.000 lire di spese di spedizione.
Sul buono d'ordine allegato alla lettera ciclostilata è prevista, inoltre, l'offerta, "personale e totale" di Maria Duval la quale promette che, nel caso in cui non vengano ottenuti i risultati attesi, l'acquirente può rispedire lo studio ricevuto e ricevere il rimborso delle spese sostenute, tranne quelle dovute per la spedizione.
Il messaggio riporta anche delle testimonianze relative a vincite conseguite grazie ai numeri personali indicati da Maria Duval, nonché indicazioni relative alle esperienze di quest'ultima quale veggente.


3. Comunicazioni alle parti

In data 20 aprile 2000 e 14 luglio 2000 è stato comunicato al segnalante, a Maria Duval ed alla società Market Development Srl, in qualità di operatori pubblicitari, l'avvio del procedimento ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92, precisando che l'eventuale ingannevolezza del messaggio pubblicitario oggetto della richiesta di intervento sarebbe stata valutata ai sensi degli artt. 1, 2, e 3 del citato Decreto Legislativo, con riguardo alle effettive caratteristiche del servizio offerto ed, in particolare, alla veridicità delle affermazioni circa le possibilità di vincita tramite i numeri personali così forniti, all'attendibilità delle testimonianze rese con riguardo alle vincite conseguite, nonché alle condizioni economiche alle quali i servizi vengono forniti.


4. Risultanze istruttorie

Contestualmente alle comunicazioni di avvio del procedimento è stato richiesto a Maria Duval, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 627/96 di fornire informazioni e relativa documentazione riguardanti, in particolare, le modalità attraverso le quali la combinazione numerica offerta consente la vincita al lotto, le testimonianze citate nonché la promessa di rimborso per il caso di mancato raggiungimento dei risultati sperati.
E' stato richiesto, inoltre, a Maria Duval di indicare la programmazione pubblicitaria del messaggio oggetto della richiesta di intervento nonché dell'eventuale campagna pubblicitaria a cui detto messaggio sia riconducibile, attuata attraverso altri canali di diffusione.
Alla società Market Development Srl (di seguito, MD) è stato richiesto di fornire informazioni e documentazione relativa ai rapporti tra la suddetta società e Maria Duval e il ruolo svolto dalle medesime nella realizzazione e diffusione del messaggio.
Con memorie pervenute in data 12 maggio 2000 e 28 luglio 2000 MD ha evidenziato, in primo luogo, che il servizio indicato nel messaggio denunciato è offerto dalla predetta società e pubblicizzato attraverso il testimonial di Maria Duval. MD è, infatti, titolare di una licenza esclusiva per la commercializzazione in Italia del nome e dell'immagine e dei servizi di Maria Duval.
Il servizio oggetto del messaggio consiste nell'elaborazione informatica delle indicazioni fornite da ciascun cliente, relative ai propri dati personali. Questi ultimi vengono inseriti all'interno di un programma informatico, il quale elabora le informazioni ricevute e forma una combinazione di numeri individualizzata per ciascun cliente, utilizzabile per partecipare ai giochi a premi. Il programma è stato elaborato da Maria Duval - astrologa dotata di una notevole notorietà in diversi paesi del mondo - e affidato in gestione a MD.
In relazione alla richiesta di documentazione relativa alle testimonianze citate nel messaggio pubblicitario, MD si limita a citare un consumatore che avrebbe vinto due volte alla lotteria. A supporto di tale affermazione MD allega copia di una ricevuta rilasciata da una banca ed attestante una vincita alla Lotteria Italia a favore del predetto consumatore, nonché due lettere scritte da quest'ultimo. In esse si ringrazia in maniera generica Maria Duval e si fa riferimento al ricorso ad ametiste ed altri prodotti 'magici' presumibilmente acquistati da quest'ultima.
In merito alla promessa indicata nel messaggio denunciato, di ottenere il rimborso ove il consumatore non ottenga i risultati attesi, MD informa che quest'ultimo ha il diritto di recedere, esercitabile tramite l'invio di una lettera raccomandata entro 10 giorni dal ricevimento dello studio astrale e degli altri prodotti acquistati e la spedizione degli stessi, entro trenta giorni dal relativo ricevimento. MD allega, in proposito, il Bollettino postale allegato alla merce inviata al consumatore ai fini del relativo pagamento, sul quale vengono illustrate le modalità di esercizio del diritto di recesso.
MD informa, infine, di aver inviato, nell'ambito della medesima campagna pubblicitaria, il messaggio denunciato a 118.055 persone in Italia.


5. Valutazioni conclusive

Il messaggio in esame pubblicizza un sistema con il quale si realizza uno studio astrale dei numeri desumibili dai dati anagrafici di ciascun consumatore e delle date nelle quali giocare al Lotto, tramite il quale si possono realizzare vincite ai giochi pronostici. Detto studio viene presentato come avente carattere di scientificità, atteso che si fa riferimento al fatto che "ciascun specialista del gioco" può indicare l'esistenza di uno straordinario fattore di successo" rappresentato dalla "combinazione dei vostri numeri personali con i numeri vincenti di un'estrazione. "
In proposito si osserva che, secondo la comune esperienza, nessuna metodologia è di per sé in grado di assicurare vincite al gioco del Lotto, garantendo sicuri guadagni al giocatore, atteso che, per loro stessa intrinseca natura, i giochi a pronostico sono basati su principi di assoluta aleatorietà. Ne consegue che ogni affermazione tesa a ingenerare il convincimento che tale alea possa ridursi grazie all'uso di particolari sistemi per l'individuazione delle cifre vincenti o di specifiche combinazioni di numeri si configura come altamente decettiva nei riguardi dei soggetti cui la stessa è rivolta.
Per quanto attiene specificamente alla fattispecie in esame, il messaggio contestato è idoneo a ingenerare nel consumatore la fallace convinzione che, fruendo dei sistemi di calcolo basati su cognizioni statistico-matematiche unitamente a previsioni chiromantiche, sia possibile giovarsi di numeri "personalizzati" dotati di un'elevata, inconsueta probabilità di vittoria.
Per assicurare credibilità e valenza razionale a tali promesse vengono citate numerose testimonianze di persone che affermano di aver ottenuto vincite milionarie grazie al sistema pubblicizzato. Tali testimonianze non hanno trovato alcun riscontro nel corso del procedimento. MD ha allegato alla propria memoria, in proposito, due lettere di un consumatore il quale afferma di aver vinto due volte alla Lotteria Italia e la fotocopia di una ricevuta di vincita. Dal materiale inviato, tuttavia, non emerge necessariamente l'esistenza di un nesso causale con i numeri forniti tramite la procedura pubblicizzata.
Il messaggio è censurabile anche sotto il profilo della non veridicità dell'affermazione enfatica, in esso contenuta, relativa al rimborso del prezzo versato. Atteso, infatti, il riferimento, nel messaggio denunciato, alla necessità di giocare più volte al Lotto nel corso di 12 mesi, la promessa ivi prevista, in quanto collegata al mancato ottenimento dei risultati sperati, ingenera nel consumatore il convincimento di poter ottenere il rimborso anche al termine di un anno. Solo una volta ricevuto il prodotto il consumatore è in condizione di sapere che il recesso può essere esercitato unicamente entro 10 giorni. Entro tale termine difficilmente egli avrà avuto la possibilità di giocare al Lotto, atteso anche che il servizio promesso consiste anche nella determinazione delle date e delle ore in cui giocare e che, in ogni caso, le possibilità di vincita sulla base del metodo indicato si estendono nell'arco di un anno. Emerge, pertanto, chiaramente, che la promessa di restituzione del compenso non è veritiera, non potendo avere applicazione concreta, visto che l'ottenimento dei risultati sperati non può essere valutato entro i dieci giorni successivi al ricevimento del prodotto.

RITENUTO, pertanto, che il messaggio pubblicitario in esame è idoneo a indurre in errore i consumatori in ordine all'idoneità del metodo offerto di garantire la vincita al lotto ed in ordine alla possibilità di avere il rimborso della somma spesa, in caso di insuccesso del metodo stesso, potendo, per tali motivi, pregiudicarne il comportamento economico;

DELIBERA


che il messaggio pubblicitario descritto al punto 2 del presente provvedimento, diffuso dalla sig.ra Maria Duval e dalla società Market Development Srl, costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 1, 2, e 3, lettere a) e b), del Decreto Legislativo n. 74/92, e ne vieta l'ulteriore diffusione.


Il presente provvedimento verrà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 7, comma 11, del Decreto Legislativo n. 74/92, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.



IL SEGRETARIO GENERALE
Rita Ciccone
IL PRESIDENTE
Giuseppe Tesauro

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