Pubblichiamo il testo integrale della sentenza di I grado e del precetto che condannano il nostro fondatore, Giovanni Panunzio, al pagamento di 45.001,42 € a RTI (Mediaset) per l'uso del dominio striscialanotizia.net, di cui ripubblichiamo i contenuti (così chi legge può giudicare). Nonostante Striscia la notizia il 10/7/07 abbia anche detto che Panunzio è stato condannato per l'utilizzo diffamatorio del sito, nella sentenza non si parla MAI di contenuti diffamatori. Siamo sempre costretti a cogliere in fallo Antonio Ricci. C'è poi un altro aspetto: "pur in difetto di elementi specifici per la quantificazione del danno (verosimilmente non acquisibili neppure a mezzo dell’esibizione documentale richiesta dall’attrice) - l'attrice è RTI - deve ritenersi che il risarcimento debba essere riconosciuto quanto meno per l’importo di € 25.000". Ai 25.000 € sono state aggiunte le spese legali ecc. E' ovvio quindi che la sentenza è da impugnare, così come è ovvio che merita ricorso alla Corte Europea per i Diritti dell'Uomo. Intanto Giovanni Panunzio, per pagare RTI, ha deciso di mettere in vendita un rene. Quando Ricci l'ha saputo, è stato colpito da cirrosi: per 45.000 € avrebbe preferito il fegato del nostro fondatore. Caro Antonio, se ne può parlare.
PENULTIM'ORA DEL 28/01/08
La Corte d'Appello di Firenze, sciogliendo la
riserva, ritenuto che ricorrono gravi motivi (notevole misura del quantum, anche
in relazione al fatto prospettato come dannoso) per disporre, in parte, la
sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, PQM, visto l'art.
283 cpc, sospende l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, limitatamente
al capo recante condanna, nei confronti di Giovanni Panunzio, al risarcimento
del danno e limitatamente a quanto supera l'importo comprensivo di spese di
20.000 euro. 30/01/08: Rilevato che, per errore, non e' stata fissata l'udienza
per la prosecuzione del giudizio, fissa a tale scopo l'udienza al 21/04/08, ore
10,15.
ULTIM'ORA DEL 26/05/09
La Corte d'Appello di Firenze accoglie parzialmente il ricorso di Giovanni
Panunzio: leggi la
notizia.
(primo grado)
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SENTENZA
nella causa
civile iscritta al n. 777/2003 R.G., avente ad oggetto: Inibitoria
PROMOSSA DA
R.T.I., Reti
Televisive Italiane S.p.a., con sede in
Roma- via Largo del Nazareno, 8, in persona del suo procuratore speciale avv.
Stefano Longhini, elettivamente domiciliata in Arezzo via Margaritone 27, presso
e nello studio dell’avv. Cesare Mafucci che la rappresenta e difende in una
con l’avv. Leandro Cantamessa di Milano in forza di procura in cale all’atto
di citazione.
ATTRICE
CONTRO
TECHNORAIL
S.r.l., con sede legale in p.zza
Garibaldi n. 8, Soci - Bibbiena (AR), in persona del suo legale rappresentate
sig.ra Santini Susanna, rappresentata e difesa dall’avv. Alessandro Bachini ed
elettivamente domiciliata nel suo studio in Arezzo viale Michelangelo 26, come
da mandato a margine alla comparsa in costituzione.
CONVENUTA
PANUNZIO Giovanni,
residente in Quartu S.E. (Cagliari), via Transatlantico, 13
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per
l’attrice, come da foglio di precisazione delle conclusioni del 28.4.2006:
“piaccia al
Tribunale di Arezzo, respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e
deduzione ed emesse tutte le più opportune pronunce, condanne e declaratorie
del caso, così giudicare:
inibire in via definitiva al signor Giovanni Panunzio e alla Srl Techorail l’uso in qualsiasi forma (ivi inclusa quella pubblicitaria), diretta o indiretta, del domain name >>striscialanotizia.net<<, e, quanto alla Srl Technorail, la riattivazione/riabilitazione del predetto domain name, nonché l’uso di domain names identici o confondibili con i marchi di proprietà dell’attrice, per contraddistinguere un sito Web o per indirizzare gli utenti di Internet, con meccanismo di reindirizzamento o simili, verso siti contraddistinti da diverso domain name, fissando la somma di Euro 1.000,00 per ogni violazione o inosservanza, ferma l’identica penale disposta dal Giudice designato, confermandone ad ogni buon fine le misure cautelari;
condannare i convenuti, in via tra loro solidale, al risarcimento del danno arrecato all’attrice, da calcolarsi in via equitativa ed in misura comunque non inferiore a Euro 50.000,00;
ordinare la pubblicazione dell’emananda sentenza a cura dell’attrice e a spese dei convenuti su Il Corriere della Sera e La Repubblica, nonché sul sito www.striscialanotizia.it;
condannare i convenuti, in via tra loro solidale, al pagamento delle spese processuali relative sia al procedimento cautelare, sia al giudizio di merito.”
Per la
convenuta Technorail Srl, come da comparsa costituzione:
“affinché il
Tribunale di Arezzo, ogni contraria istanza disattesa e reietta, voglia: in
tesi: rigettare e respingere integralmente la domanda attrice formulata nei suoi
confronti;
in subordine: ordinare alla odierna comparente di dare esecuzione ai provvedimenti che vorrà adottare all’esito del presente giudizio escludendo qualsiasi onere economico a suo carico.
In ulteriore subordine: in caso di condanna in solido con il Panunzio al risarcimento dei danni in favore di R.T.I. nella misura che sarà ritenuta di giustizia o determinata in corso di causa, dichiarare il Panunzio a tenere indenne Technorail da ogni onere o pregiudizio economico e per l’effetto, condannarlo a rimborsare alla stessa Technorail quanto da essa eventualmente pagato all’attrice in esecuzione della sentenza di condanna pronunciata a definizione del presente giudizio.
In estremo subordine: in caso di condanna in solido con il Panunzio al risarcimento del danni in favore di R.T.I. nella misura che sarà ritenuta di giustizia o determinata in corso di causa, previo accertamento della gravità delle rispettive colpe e dell’entità delle conseguenze che ne sono derivate, determinare la misura del risarcimento dovuto da ciascuno dei convenuti e per l’effetto condannare il Panunzio a rimborsare a Technorail quanto da essa pagato all’attrice e di competenza del Panunzio stesso. In ogni caso con vittoria di spese ed onorari del presente procedimento e della fase cautelare.
Con atto di
citazione notificato in date comprese fra il 27.2 e il 13.3.2003, la R.T.I. Reti
Televisive Italiane s.p.a. deduceva che tale Panunzio Giovanni aveva fatto
registrare, tramite il Service Provider Technorail s.r.l, il domain name www.
striscialanotizia.net, identico (tranne che nel suffisso) a quello - www.striscialanotizia.it
- precedentemente registrato e utilizzato dall’attrice, che era stato
registrato anche come marchio di impresa; che il Panunzio aveva utilizzato il
sito ‘clone’ per svolgere attività editoriale in tutto analoga a quella
svolta dall’attrice, ricavandone un evidente vantaggio patrimoniale in termini
di vendita di spazi pubblicitari; che, a seguito di ricorso ex art. 700 c.p.c.
proposto dall’attrice, il Tribunale di Arezzo aveva preso atto della
disabilitazione del sito da parte della Technorail, ma, a fronte della possibile
riattivazione del sito, aveva inibito al Panunzio l’ulteriore utilizzo del
domain name (prevedendo una penale giornaliera per l’eventuale violazione
dell’inibitoria) ed aveva ordinato alla Technorail di non richiedere la
‘riabilitazione’ del suddetto nome di dominio; che la R.T.I. intendeva
pertanto instaurare il giudizio di merito.
Ciò premesso, conveniva in giudizio il Panunzio e la soc. Technorail s.r.l. per sentir inibire, in via definitiva, l’utilizzo del domain name www.striscialanotizia.net e per sentir condannare i convenuti al risarcimento del danno (da calcolarsi in via equitativa ed in misura comunque non inferiore a € 50.000,00), con ordine di pubblicazione dell’emananda sentenza (a cura dell’attrice e a spese dei convenuti) sui quotidiani Corriere della Sera e La Repubblica, nonché sul sito www.striscialanotizia.it.
Contumace il Panunzio, si costituiva in giudizio la Technorail s.r.l. che contestava qualsiasi propria responsabilità e concludeva per il rigetto della domanda o, in ipotesi, per la condanna del Panunzio a rilevarla indenne (eventualmente, in ulteriore subordine, previa determinazione della misura del risarcimento da imputare a ciascun convenuto).
Espletata l’istruttoria con acquisizione del fascicolo del procedimento cautelare, con produzione documentale e con esame di testi, la causa passava in decisione all’udienza del 5.5.2006, sulle conclusioni delle parti in epigrafe trascritte.
All’esito
dell’istruttoria svolta, si rileva:
- è pacifico che la ricorrente R.T.I., Reti Televisive Italiane s.p.a. è titolare del marchio “Striscia la notizia” e del domain name www.striscialanotizia.it (registrato in data 22.11.2001), cui corrisponde il sito internet dell’omonimo programma televisivo, come pure che il Panunzio ha utilizzato il domain name www.striscialanotizia.net (assegnatogli in data 14.5.2002, presso la Registration Authority americana, tramite il Server Provider Technorail s.r.l.);
- la Technorail s.r.l., dato atto di aver immediatamente provveduto a disabilitare il nome a dominio striscialanotizia.net una volta ricevuta la notifica del ricorso cautelare. ha contestato qualsiasi propria responsabilità nella vicenda, dichiarandosi totalmente estranea ed indifferente al nome a dominio striscialanotizia.net e alla gestione del corrispondente sito, e rilevando che la procedura di registrazione viene effettuata automaticamente “senza che in nessun momento il personale della comparente debba compiere alcun intervento e tantomeno possa prendere visione delle informazioni e dei dati scambiati tra i server o inseriti sul proprio sito dal cliente”;
- il Panunzio - rimasto contumace nei presente giudizio di merito - aveva resistito all’accoglimento della domanda cautelare assumendo che il sito si proponeva di svolgere una mera parodia del telegiornale umoristico “Striscia la notizia”, senza alcuna finalità commerciale che potesse porlo in concorrenza col sito della ricorrente.
Ciò premesso,
deve considerarsi che:
- il domain name
utilizzato dal Panunzio - del tutto identico, tranne che per il suffisso
(‘net’ anziché ‘it’), a quello registrato anteriormente dall’attrice
- era certamente idoneo a determinare confusione col marchio registrato dalla
R.T.I. s.p.a.: è evidente, infatti, che l’identità del nome non poteva non
attirare ‘navigatori’ interessati al sito dell’attrice, indirizzandoli a
quello del resistente e sviandoli dalle attività gestite dalla R.T.I. tramite
il proprio sito;
- è altrettanto evidente che, indipendentemente dagli scopi principali propostisi dal convenuto, l’attività svolta dal Panunzio presentava elementi di omogeneità con quella dell’attrice (dal momento che si collocava in ambito editoriale e non risultava affatto aliena da interessi pubblicitari) e determinava un’interferenza negativa con le attività della R.T.I.; è inoltre innegabile che l’utilizzo di un marchio dotato di indiscutibile rinomanza - quale quello registrato dall’attrice - comportasse comunque un indebito vantaggio per il Panunzio;
- va escluso che l’intento ‘parodistico’ prospettato dal Panunzio in sede cautelare comportasse la necessità di utilizzare un identico domain name (al contrario, sarebbe parso più appropriato l’impiego di un nome che, pur facendo riferimento al soggetto parodiato, evidenziasse - di per sé - l’intenzione satirica), mentre non appariva sufficiente ad escludere il nocumento lamentato dalla RTI l’avvertenza (disclaimer) contenuta all’interno del sito, atteso che il navigatore vi accedeva soltanto dopo che si era verificato lo sviamento dal sito dell’attrice e - con esso - il vantaggio ‘parassitario’, effetti determinantisi “per il solo fatto di ‘guidare’ in prima battuta 1’utente navigatore” (Trib. Napoli 26.2.2002, Playboy Enterprises Inc c. Giannattasio e altro);
- risulta senz’altro condivisibile l’orientamento secondo cui “l’uso di un marchio che gode di rinomanza come ‘domain name’... anche per prodotti o servizi non affini a quelli fomiti dal titolare del marchio medesimo viola i diritti del titolare del marchio in quanto comporta l’immediato vantaggio di ricollegare l’attività espletata tramite il sito o nello stesso pubblicizzata a quella del titolare del marchio, con sfruttamento della notorietà dello stesso e traendone indebito vantaggio” (Trib. Firenze, 7.6.2001, soc. Dada c. soc. Novamarine 2);
- atteso che è pacifico che la registrazione del domain name utilizzato dal Panunzio è stata successiva alla registrazione del marchio e del domain della R.T.I., deve ritenersi senz’altro fondata la domanda volta alla tutela del marchio e del relativo nome a dominio: deve pertanto confermarsi in via definitiva l’inibitoria già disposta in sede cautelare, disponendosi, altresì, l’ordine di pubblicazione di un estratto della presente sentenza - a cura dell’attrice e a spese del Panunzio - nel sito www.striscialanotizia.it (non appare, invece, necessaria un’ulteriore pubblicazione sui quotidiani indicati dall'attrice);
- in ordine alla
responsabilità risarcitoria fatta valere dall’attrice, si osserva che:
-- in
considerazione dell’automatismo con cui si procede alla registrazione di un
sito (una volta che non ne risulti già registrato uno identico), il provider
non ha la possibilità di accertare preventivamente la violazione di marchi o
l’utilizzo di nomi a dominio idonei a determinare comunque una tale
violazione: non appare pertanto ipotizzabile un concorso colposo della
Technorail nell'illecito posto in essere dal Panunzio;
-- va escluso, d'altra parte, che il provider possa essere chiamato a rispondere a prescindere dalla colpa, per il solo fatto di avere optato per una modalità di registrazione automatica, rinunciando ad un preventivo controllo del sito da registrare: l’affermazione di una responsabilità oggettiva presupporrebbe infatti una base normativa (che manca) o, comunque, una ratio evidente (da individuare, ad esempio, nel comune interesse del provider e del registrant, alla stregua del comune interesse che lega committente ed esecutore nelle ipotesi previste dall'art. 2049 c.c. e dall’art. 1228 c.c.); nel caso di specie, il provider si limita a fornire un servizio (la registrazione) a fronte di una richiesta che (in assenza di nomi a dominio perfettamente identici) può ragionevolmente presumere legittima (o proveniente da soggetto legittimato) e senza un diretto interesse alla gestione del sito registrato: non appare dunque individuabile alcuna ragione che giustifichi la sua chiamata in corresponsabilità;
-- l’affermazione della diretta responsabilità del provider sarebbe, invece, sostenibile nel diverso caso in cui, evidenziata dall’avente diritto la situazione di illegittimità dell’utilizzo del nome a dominio, il provider non aderisse alla richiesta di disattivazione del sito registrato;
-- atteso che, nel caso di specie, la Technorail si è limitata a far registrare un nome di dominio che non risultava precedentemente registrato (col suffisso “net”) e ha immediatamente disattivato detto sito una volta ricevuta la notifica del ricorso cautelare, non si ravvisano dunque ragioni per affermarne una responsabilità risarcitoria nei confronti dell’attrice;
-- la condanna al risarcimento dei danni va invece pronunciata a carico Panunzio, responsabile della violazione di un marchio di notevole rinomanza, compiuta col chiaro intento di sfruttarne le potenzialità di mercato pubblicitario in ambito internet;
-- pur in difetto di elementi specifici per la quantificazione del danno (verosimilmente non acquisibili neppure a mezzo dell’esibizione documentale richiesta dall’attrice), deve ritenersi che il risarcimento debba essere riconosciuto quanto meno per l’importo di € 25.000,00 (con stima alla data della sentenza), tenuto conto del tempo per il quale si è protratta la violazione (oltre sei mesi), della evidente idoneità della stessa a sviare un considerevole numero di ‘navigatori’ dal sito della R.T.I. e della conseguente, presumibilmente rilevante, sottrazione di contatti pubblicitari subita dalla società attrice.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo anche per la fase cautelare, seguono la soccombenza nel rapporto fra l’attrice e il Panunzio; quanto, invece, al rapporto fra la R.T.I. e la Technorail, sussistono giusti motivi per l’integrale compensazione in considerazione, per un verso, della necessità della evocazione in giudizio del provider (per sentirgli ordinare la disattivazione del sito) e, per altro verso, del rigetto della domanda di risarcimento danni avanzata nei confronti del medesimo.
p.q.m.
definitivamente
pronunciando sulle domande proposte dalla R.T.I.-Reti Televisive Italiane s.p.a.
nei confronti di Panunzio Giovanni e della Tecnorail s.r.l., ogni altra domanda
disattesa, così provvede:
inibisce a Panunzio Giovanni l’utilizzo del domain name www.striscialanotizia.net e fissa in euro 1.000,00 la somma dovuta per ogni giorno di violazione dell’inibitoria;
ordina alla Technorail s.r.l. di non richiedere la ‘riabilitazione’ di detto domain name;
condanna il Panunzio a pagare all’attrice, a titolo di risarcimento dei danni, la somma di € 25.000,00, oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo;
dispone la pubblicazione della presente sentenza, per estratto e per dieci giorni, sul sito www.striscialanotizia.it, a cura dell’attrice ed a spese del Panunzio;
compensate integralmente le spese di lite fra l’attrice e la Technorail s.r.l., condanna il Panunzio a rifondere alla R.T.I. s.p.a. le spese processuali liquidate complessivamente (per la fase cautelare e quella di merito) in € 15.000,00 (di cui 2.230,02 per spese, € 2.581,15 per diritti e il resto per onorari e rimborso forf.), oltre IVA e CAP.
Arezzo,
7.11.2006
Il Giudice
dott. D. Sestini
di R.T.I.,
Reti Televisive Italiane S.p.A., con sede in Roma, Via Largo del Nazareno,
8, P. IVA 03976881007, in persona del suo Procuratore speciale avv. Stefano
Longhini (procura agli atti), elettivamente domiciliata in Cagliari, Via
Vincenzo Bellini, 26, presso lo studio dell'avv. Luisa Giua Marassi (e-mail:
luisagiuamarassi@tiscali.it), che la rappresenta e difende in una con l’avv.
Leandro Cantamessa del Foro di Milano in forza di procura in calce al presente
atto.
Premesso
A. che con
sentenza n. 996 del 7 novembre 2006, resa pubblica in data 7 dicembre 2006, il
Tribunale di Arezzo condannava il Signor Giovanni Panunzio, inter alia,
al pagamento in favore di R.T.I., “a titolo di risarcimento danni”,
della somma di “Euro 25.000,00, oltre interessi legali dalla data della
sentenza al saldo”, e delle spese processuali, liquidate complessivamente
(per la fase cautelare e quella di merito) in “Euro 15.000,00 (di cui Euro
2.230,02 per spese, Euro 2.581,15 per diritti e il resto per onorari e rimborso
forfetario, oltre IVA e CPA”;
B. che la sentenza di cui sub A, munita di formula esecutiva con provvedimento della Cancelleria del Tribunale di Arezzo in data 6 marzo 2007, viene notificata in una con il presente atto.
Tutto ciò
premesso e ritenuto, R.T.I. - Reti Televisive Italiane S.p.A. -, come sopra
rappresentata e difesa, fa formale intimazione e
precetto
- per gli interessi legali, Euro 234,60
(dal 7 dicembre 2006 al 23 aprile 2007)
- per le spese legali liquidate in sentenza, Euro 18.360,00
(IVA e CPA comprese)
- esame dispositive sentenza, Euro 16,00
- per la registrazione sentenza (spese), Euro 750,00
- per la registrazione sentenza (diritti), Euro 16,00
- richiesta copie esecutive (spese), Euro 14,46
- ritiro copie esecutive (diritti), Euro 16,00
- accesso alla cancelleria, Euro 16,00
- posizione e archivio, Euro 65,00
- disamina titolo esecutivo, Euro 16,00
- redazione atto di precetto (onorari), Euro 45,00
- redazione atto di precetto (diritti), Euro 65,00
- redazione atto di precetto (spese), Euro 23,24
- scritturazione e collazione, Euro 76,00
- autentica della firma, Euro 16,00
- richiesta notifica precetto (diritti), Euro 16,00
- richiesta notifica precetto (spese), Euro 20,00
- ritiro ed esame relata, Euro 16,00
- accesso ufficio notifiche, Euro 16,00
- consultazioni con il cliente, Euro 65,00
- corrispondenza informativa (diritti), Euro 65,00
- corrispondenza informativa (spese), Euro 18,00
- rimborso spese generali, Euro 56,12
(12,5% su diritti e onorari)
Milano -
Cagliari, 23 aprile 2007
(avv. Leandro Cantamessa)
(avv. Luisa Giua
Marassi)
Nella mia qualità
di Procuratore speciale di R.T.I.-Reti Televisive Italiane S.p.A. io
sottoscritto Stefano Longhini delego a rappresentare e difendere la predetta
società nella presente procedura, disgiuntamente tra loro, l’avv. Leandro
Cantamessa e l’avv. Luisa Giua Marassi, conferendo loro ogni più ampia facoltà
di legge, ivi inclusa quella di farsi sostituire da altri avvocati e
procuratori. La procura è estesa agli eventuali giudizi di opposizione
all’esecuzione e agli atti esecutivi e comprende ogni atto esecutivo
(pignoramento in ogni forma, procedura di vendita, etc.) conseguente alla
notificazione dell’atto di precetto. Eleggo domicilio presso lo studio
dell’avv. Luisa Giua Marassi in Cagliari, Via Vincenzo Bellini, 26.
R.T.I. S.p.A.
Il Procuratore
speciale
(Stefano Longhini)
La firma è
autentica
(avv. Leandro
Cantamessa)
Ad istanza di
R.T.I. - Reti Televisive Italiane S.p.A. e per essa del suo procuratore
domiciliatario avv. Luisa Giua Marassi, io sottoscritto Aiutante Ufficiale
Giudiziario, addetto all’Ufficio Unico notificazioni presso la Corte
d’Appello di Cagliari, ho oggi notificato copia del retroesteso atto di
precetto e pedissequa sentenza al Signor Giovanni Panunzio, residente in Quartu
Sant’Elena (CA), via del Transatlantico, 13, ed ivi a mezzo del servizio
postale.
Ca, 07 giugno
2007
---------------------------------------
P.S. L'atto di
precetto e la sentenza sono stati ricevuti da Giovanni Panunzio il 13 giugno
2007.
Il 13 luglio 2007 è stato depositato l'appello al Tribunale di Firenze.