Provvedimento

PI1297 - ANATOMIA DELLA MENTE UMANA


tipo
Chiusura istruttoria
numero
5016
data
22/05/1997

PUBBLICAZIONE
Bollettino n.
21/1997
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ANATOMIA DELLA MENTE UMANA - Ingannevole


Show details for Ricorso giurisdizionale al Tar Lazio (art. 33, comma 1, legge n. 287/90)Ricorso giurisdizionale al Tar Lazio (art. 33, comma 1, legge n. 287/90)
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L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO



NELLA SUA ADUNANZA del 22 maggio 1997;

SENTITO il Relatore Dottor Giacinto Militello;

VISTO il Decreto Legislativo 25 gennaio 1992, n. 74;

VISTO il D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 627, recante il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:


1. Denuncia

Con atto pervenuto in data 31 gennaio 1997, successivamente integrato in data 13 febbraio 1997, il sig. Giovanni Panunzio, in qualità di singolo consumatore, ha denunciato l’eventuale ingannevolezza di un dépliant pubblicitario diffuso il 19 dicembre 1996 a Cagliari, reclamizzante 20 lezioni di anatomia della mente umana. Nella segnalazione il denunciante contesta l’affermazione secondo cui in 20 lezioni possano essere risolti problemi, contesta, inoltre, la circostanza che tali lezioni siano a pagamento, e infine rileva che non è indicata nel dépliant l’identità dell’operatore pubblicitario.


2. Messaggio pubblicitario

Il messaggio pubblicitario consiste in un depliant su cui è raffigurato un uomo che si pone domande quali "Chi sono?, Cosa farò nella vita?, Perché?". Al di sotto appare "Domande su domande, quante volte ti sei fatto queste domande o altre, senza avere risposte. Trova la risposta nel corso di: ANATOMIA DELLA MENTE UMANA, 20 lezioni di un’ora". In un riquadro sono indicati gli argomenti trattati, quali: "cos’è la mente; il comportamento; le emozioni; come risolvere problemi e confusioni; le malattie psicosomatiche; cos’è la memoria e come migliorarla; l’insicurezza e lo stress; come essere efficiente sul lavoro". Sul fondo del depliant sono riportati i recapiti telefonici e l’indirizzo da contattare per le relative informazioni.


3. Comunicazione alle parti

Con comunicazione del 24 febbraio 1997, l'Autorità ha provveduto a informare il denunciante e la Missione della Chiesa di Scientology di Cagliari, dell'avvio del procedimento in questione.
Nella comunicazione si precisava che l'eventuale ingannevolezza del messaggio in questione sarebbe stata valutata, ai sensi dell'articolo 1, articolo 2 in relazione all'articolo 3 del Decreto Legislativo n. 74/92, in relazione alle caratteristiche del servizio offerto e ai risultati che da esso ci si può attendere e in relazione all’identità dell’operatore pubblicitario.


4. Risultanze istruttorie

In data 10 marzo 1997 è pervenuta in Autorità una memoria redatta dalla Missione della Chiesa di Scientology di Cagliari, in cui si afferma in sintesi quanto segue:
- nel messaggio non si fa riferimento alla possibilità di risolvere in 20 lezioni problematiche complesse;
- le 20 lezioni sono il tempo sufficiente per l’esposizione degli argomenti trattati, non il tempo necessario al superamento dei problemi;
- tali lezioni sono organizzate dalla Missione della Chiesa di Scientology di Cagliari, nella qualità di associazione che ha come fine quello di predicare, praticare e diffondere la religione di Scientology;
- l’attività di catechesi è svolta gratuitamente, salvo volontario contributo all’associazione;
- l’attività religiosa dell’associazione non può essere considerata come attività ai sensi dell’articolo 2, lettera a), del Decreto Legislativo n. 74/92;
- il corso ha come fine quello di illustrare la teoria della Chiesa di Scientology sulla funzione della mente umana;
E’ stata depositata documentazione a sostegno delle suddette motivazioni.

Richiesta di informazioni ai sensi dell'articolo 6 comma 1, del D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 627

In data 14 aprile 1997 l'Autorità ha chiesto informazioni alla Guardia di Finanza, ai sensi dell'articolo 6 comma 1, del D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 627, nell'ambito del procedimento in materia di pubblicità ingannevole.
Con comunicazione, pervenuta in Autorità il 7 maggio 1997, la Guardia di Finanza ha rilevato che:
- la Missione della Chiesa di Scientology di Cagliari è un’associazione il cui scopo è quello di predicare, praticare e diffondere la religione di Scientology e la Dianetics, che è parte integrante della Scientology;
- la partecipazione al corso di "Anatomia della mente Umana" è subordinata all’iscrizione all’Associazione Nazionale della Chiesa di Scientology Italiana e alla richiesta di iscrizione ai servizi della Missione di Cagliari. La prima iscrizione consente di diventare soci della Chiesa di Scientology a livello nazionale in modo di poter accedere a tutte le altre Missioni e Chiese d’Italia. La seconda consente di usufruire di tutti i servizi offerti dalla Missione di Cagliari alcuni dei quali sono gratuiti, mentre altri prevedono una donazione. Per la frequentazione del corso in trattazione è prevista una donazione pari a lire 90.000 ed è inoltre consigliato da parte della Missione l’acquisto di tre libri il cui prezzo è rispettivamente di lire 14.000, lire 32.000 e lire 32.000;
- gli argomenti del corso riflettono in generale la dottrina della Chiesa di Scientology e della Dianetics e in particolare il contenuto dei tre libri di testo che sono "Dianetics - la forza del pensiero", "I principi di Dianetics per Immagini" e "I principi di Scientology per Immagini".


5. Valutazioni conclusive

In via preliminare si evidenzia che il depliant, descritto al punto 2 del presente provvedimento, ha per oggetto la reclamizzazione di venti lezioni di "Anatomia della mente umana" le quali appaiono avere, prima facie, un carattere scientifico. La trattazione dei temi, espressamente elencati nel messaggio, ha l’evidente fine di fornire un’impostazione su come affrontare problemi di diversa natura, e non di offrire la soluzione degli stessi.
Per tali lezioni, da quanto è emerso nel corso del procedimento, è previsto il pagamento di una somma sotto forma di donazione. Pertanto, la valutazione del messaggio diffuso rientra nell’ambito di applicazione del Decreto Legislativo n. 74/92 avendo lo stesso per oggetto lo scopo di promuovere la prestazione di un servizio nell’ambito di un’attività che potrebbe essere definita professionale.
In ordine al profilo riguardante l’identità dell’operatore pubblicitario, si ritiene che l’assenza dell’indicazione dello stesso all’interno del messaggio, e l’uso dei termini "anatomia", "cos’è la mente", "cos’è la memoria", "le malattie psicosomatiche", potrebbero indurre i destinatari del messaggio a ritenere che si tratti di lezioni a carattere scientifico, tenute probabilmente da professionisti e/o didatti nel campo della salute mentale, mentre, in realtà, tali lezioni sono tenute da un’associazione che ha come fine quello di predicare, praticare e diffondere la religione di Scientology. I contenuti di tali lezioni, dunque, sono tali da compromettere le aspettative dei consumatori in merito alle caratteristiche delle lezioni reclamizzate e, in tal modo, pregiudicarne il comportamento economico.
Inoltre, in merito a quanto rilevato dal denunciante sulla circostanza che le lezioni siano a pagamento, si fa presente che nel messaggio non vi è alcuna indicazione riferita alla gratuità delle lezioni, pertanto, i destinatari sono indotti a ritenere che tali lezioni non siano gratuite, e quindi, nessun pregiudizio può derivare agli stessi dal fatto che le stesse siano a pagamento.

RITENUTO, pertanto, che, in base a quanto sopra esposto, il messaggio pubblicitario reclamizzante 20 lezioni di "Anatomia della mente umana", così come descritto al punto 2, è idoneo a indurre in errore i consumatori sull’identità dell’operatore pubblicitario e sulle caratteristiche del servizio offerto;

DELIBERA


che il messaggio pubblicitario reclamizzante 20 lezioni di "Anatomia della mente umana", così come descritto al punto 2, è da ritenere ingannevole ai sensi degli artt. 1 e 2, con riferimento all'articolo 3 del Decreto Legislativo del 25 gennaio 1992 n. 74, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, e ne vieta, con effetto immediato, l'ulteriore diffusione.


Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 7, comma 11, del Decreto Legislativo n. 74/92, entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.



IL SEGRETARIO GENERALE
Alberto Pera
IL PRESIDENTE
Giuliano Amato

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